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I chiarimenti

Decreto Riaperture. Ecco le faq: confermata chiusura centri commerciali nel weekend

In foto: la cartina "colorata" dell'Italia al 26 aprile
la cartina
di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura lettura: 6 minuti
lun 26 apr 2021 12:05 ~ ultimo agg. 27 apr 14:55
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Nel giorno in cui entrano in vigore le nuove misure previste dal decreto riaperture sia il Governo (FAQ Governo) che la Regione Emilia Romagna aggiornano le domande frequenti. In particolare, almeno per il momento, sembrano più esaustivi i chiarimenti della regione (FAQ Emilia Romagna). In quelli nazionali comunque si conferma la chiusura nei fine settimana dei centri commerciali: nelle giornate festive e prefestive – si legge – sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Ecco alcuni elementi tratti dalla pagina dell’Emilia Romagna:

SPOSTAMENTI
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono essere giustificati compilando l’autodichiarazione.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, in ambito regionale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto aquelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei luoghi dove possono crearsi assembramenti (strade o piazze nei centri urbani), può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI
Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi (> vedi voce “Certificazioni verdi”), a meno che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

CERTIFICAZIONI VERDI
Dal 26 aprile 2021, gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi (ndr. necessarie dai due anni in su):

. certificato comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
. certificato comprovante lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 (validità 48 ore)

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO
Dal 26 aprile 2021, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
Ogni tavolo può ospitare un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi.

Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle 18.

Fino al 1° giugno è comunque consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 18 per i bar (esercizi con codice ATECO 56.3) e fino alle 22 per i ristoranti.

È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedali, aeroporti, porti, interporti e nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e gli itinerari europei E45 e E55 con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

SPETTACOLI, TEATRI, CINEMA, EVENTI SPORTIVI
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla queste disposizioni si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.

Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

SPORT
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

PALESTRE, PISCINE
Dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità al protocollo regionale.

Dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità al protocollo-regionale-PALESTRE.

TURISMO
È consentita l’attività delle strutture ricettive (albeRghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo-regionale-STRUTTURE-RICETTIVE-ALBERGHIERE, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni.

In particolare:

la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita deve disinfettare prima e dopo l’uso ogni oggetto fornito all’ospite deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione gli ospiti devono sempre indossare la mascherina.
Con il decreto n. 113 del 17 giugno 2020 sono state introdotte nuove indicazioni che riguardano le strutture ricettive alberghiere e le strutture ricettive all’aria aperta. In particolare, il distanziamento non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che richiedano di alloggiare nella medesima camera o nello stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (questo ultimo aspetto afferisce alle responsabilità individuale). Nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone che non siano tenute al distanziamento, deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri. Misura che non si applica agli appartenenti al medesimo nucleo familiare o soggetti che non siano tenuti al distanziamento interpersonale in base alle vigenti disposizioni (aspetto che afferisce alle responsabilità individuale).

Strutture ricettive all’aria aperta
È consentita l’attività delle strutture ricettive all’aria aperta (CAMPEGGI, AGRICAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo-regionale-RICETTIVO-ARIAAPERTA.

Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie
Sono consentite le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del protocolloricettivoEXTRALBERGHIERO.