
Si era appellata al TAR che però ha rigettato con un secco no il ricorso presentato dalla sala bingo di Riccione contro il regolamento comunale che mappava le distanze dai luoghi sensibili, così come previsto dalla legge regionale del 2013 contro la ludopatia. La norma prevede almeno 500 metri di distanza da scuole e chiese.
La società titolare della sala bingo aveva sostenuto l’impossibilità di trasferire l’attività, vista la mancanza di aree idonee sul territorio comunale. Secondo i giudici del tibunale amministrativo regionale, tuttavia, il distanziometro non provoca l’”effetto espulsivo” delle attività, poiché queste hanno la possibilità di trasferirsi in altre zone, per quanto limitate.
Il Tar fa inoltre presente che la ricerca di un nuovo spazio dove ubicare la sala “risulta essersi arrestata subito dopo il diniego opposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” alla richiesta di trasferimento della società. Secondo il Tar l’operatore avrebbe dovuto impugnare il diniego dell’Agenzia, così come avrebbe dovuto opporsi al silenzio del Comune alla richiesta di indicare le zone del territorio comunale idonee per la sala.
Per i giudici, infine, il distanziometro può essere applicato anche alle attività già operative al momento della sua entrata in vigore: l’esistenza di un’autorizzazione precedente, conclude il Tar, non giustifica una “deroga permanente che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute“.