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Sanzioni Covid, il bilancio: 2.000 persone multate nel Riminese

In foto: I controlli della polizia Locale
I controlli della polizia Locale
di Redazione   
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mar 19 mag 2020 19:28 ~ ultimo agg. 20 mag 12:55
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Nella giornata odierna la Prefettura ha tracciato un bilancio dei controlli e della relativa attività sanzionatoria. Al riguardo si riportano i dati complessivi dei controlli effettuati dalle Forze di polizia e gli accertamenti degli illeciti amministrativi commessi nel periodo emergenziale (marzo-maggio 2020) in violazione dei provvedimenti di contenimento e di contrasto dell’epidemia in corso. Le persone sottoposte a controlli sono state 72.457, di cui 1.997 sanzionate.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio si articola nelle seguenti fasi: accertamento e contestazione (redazione di apposito verbale); eventuale pagamento del verbale in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione del verbale; istruttoria (eventuali scritti difensivi e/o audizione del trasgressore entro 30 giorni dalla notifica del verbale); decisione (ordinanza di ingiunzione o di archiviazione).

La sanzione definitiva (ordinanza) – fa sapere la Prefettura – è irrogata a conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio dal Prefetto o dalla autorità che ha adottato le misure restrittive (Regione o Comune). Al riguardo, è necessario chiarire che la redazione del verbale di accertamento e di contestazione segna l’apertura del procedimento amministrativo sanzionatorio. L’eventuale pagamento del verbale in misura ridotta conduce alla conclusione anticipata di tale procedimento. In caso di mancato pagamento del verbale in misura ridotta il procedimento prosegue fino alla fase decisoria, in cui l’autorità competente emetterà ordinanza di ingiunzione o di archiviazione. Con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori occorre sottolineare che è impugnabile esclusivamente l’ordinanza finale davanti alla autorità giudiziaria, a differenza di altri procedimenti sanzionatori (ad esempio gli illeciti amministrativi stradali) in cui è possibile, di regola, impugnare il verbale di accertamento e di contestazione davanti al prefetto o alla autorità giudiziaria (Giudice di Pace), salvo eccezioni (verbali non oblabili).