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ordinanza anticontagio

A Cattolica attività motoria all'aperto vietata, spiaggia e porto off limits

In foto: Cattolica
Cattolica
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mer 18 mar 2020 18:26 ~ ultimo agg. 19:40
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Anche il Comune di Cattolica si muove con una propria ordinanza. Sempre e comunque va rispettato il tragitto più breve. Vietata l’attività motoria all’aperto, off limits spiaggia e porto.


(dalla pagina del Comune di Cattolica)

Nuova ordinanza Sindacale per la “regolamentazione degli spostamenti” (n. 54 – 18.03.2020)

Tutti gli spostamenti dovranno essere eseguiti adottando il principio secondo il quale deve percorrersi il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione. Per l’approvvigionamento alimentare, ad esempio, dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la struttura di vendita più prossima alla propria residenza. La gestione quotidiana degli animali domestici dovrà effettuarsi quanto più vicino a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie).

 Nel dettaglio fino al prossimo 3 aprile 2020:

sono vietate le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto in luoghi pubblici quali: strade e piste ciclabili
è sospeso il mercato settimanale ambulante, anche nella sola attività alimentare
interdetto l’accesso agli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza compresa passeggiata in legno, così come l’intera area portuale
chiusi tutti i parchi e le aree verdi cittadine
vietato l’accesso agli orti sociali comunali
vietato l’accesso alle casette dell’acqua e dei detersivi, le lavanderie automatiche, nonché l’utilizzo di distributori automatizzati, autolavaggi
chiusi i bar presso i distributori di carburante
vietata ogni attività cantieristica edile pubblica e privata ed ogni lavoro pubblico e privato che comporti l’ausilio di operai (ad eccezione degli operai comunali che dovranno tuttavia adoperare precise misure di distanza e di prevenzione)
i clienti all’interno delle strutture di vendita dovranno rispettare la distanza di almeno un metro in ogni punto della struttura di vendita incluso i banchi di vendita, casse, corsie ecc.
i cimiteri resteranno chiusi fatta salva la sola attività di inumazione e per lo stretto periodo necessario per garantire le operazioni di sepoltura
chiusi i parcometri
chiuse le sedi comunali con la sola eccezione della sede principale di P.le Roosevelt 5 per servizi indifferibili quali stato civile e servizi cimiteriali e la sede di P.le Roosevelt 7 limitatamente alla sede della Polizia Locale e gli uffici preposti all’unità di crisi comunale La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato (violazione dell’art. 650 c.p.) e comporta l’applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 400,00, prevista per le violazioni delle disposizioni delle ordinanze sindacali, ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81