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Attualità Rimini

Il "Salva Spiagge" non è applicabile. Biagini diffida il sindaco di Rimini

In foto: l'ex assessore Biagini
l'ex assessore Biagini
di Redazione   
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gio 24 mag 2018 13:15 ~ ultimo agg. 25 mag 11:57
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Roberto Biagini, avvocato ed assessore comunale fino al 2016, ha inviato una diffida al sindaco di Rimini Andrea Gnassi perché disapplichi le normative non conformi all’ordinamento europeo per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale in tema di rinnovo delle concessioni demaniali. Biagini si rifà a due recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che hanno sancito l’inapplicabilità del cosidetto “Emendamento Salva Spiagge”, contenuto nel decreto Enti Locali del 2016, e del Decreto Legge 194 del 2009 che ha prorogato la scadenza del 2012 per le concessioni demaniali prima al 2015 e poi al 2020. In sostanza, il diritto nazionale può essere applicato solo se conforme al diritto europeo. Condizione non rispettata dai decreti in questione. Niente “scorciatoie” rispetto alle evidenze pubbliche, quindi: bisogna attenersi a quel che dice l’Europa. E già nel luglio del 2016 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva ribadito che le concessioni demaniali marittime non possono essere rinnovate automaticamente.

La diffida è indirizzata, per conoscenza, anche alla Regione Emilia Romagna, all’Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto di Rimini.


La dichiarazione con la quale Roberto Biagini accompagna la diffida al sindaco di Rimini:

“Con le due recentissime sentenze dei massimi organi di giustizia amministrativa e ordinaria – Consiglio di Stato, sezione VI, 12.02.2018 n. 873 e Cassazione Penale, sezione III, 14.05.2018 n. 21281- riportate nell’ atto di diffida, la giurisprudenza italiana si è ormai definitivamente consolidata nell’ affermare la non conformità al diritto comunitario e di conseguenza la “disapplicazione” nelle sedi giurisdizionali ;
1) del cosiddetto “Emendamento Salva Spiagge” – art. 24, comma 3 septies, D.L. 113/2016 (DECRETO ENTI LOCALI) convertito con la legge 160/2016 – nella parte in cui si occupa di “stabilizzazione di rapporti derivanti da concessione demaniali a scopo turistico ricreativo”.
2) del D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, che ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative dapprima al 31 dicembre 2015 e, successivamente, con le modifiche apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020.

Tali orientamenti giurisprudenziali si sono conformati nella loro autorevolezza giuridica alla luce, non solo della nota sentenza della Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15), che ha espresso inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate in quanto” una siffatta procedura contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE”; ma anche dei diversi orientamenti della Corte Costituzionale che più volte si è espressa negli anni in conformità ai principi dell’ ordinamento comunitario.

A questo punto è compito delle istituzioni ed in particolare degli Enti Pubblici, territoriali e non, intervenire per ripristinare anche in materia di Demanio Marittimo l’ ordine giuridico così come definito puntualmente dalla pronunce dei giudici di merito e di legittimità.

Il demanio marittimo è un bene pubblico, un patrimonio della collettività, uno dei più pregiati da tutelare e anche, ben si intenda, da valorizzare economicamente nel rispetto delle norme interne e comunitarie ed uno Stato di Diritto che voglia affermarsi tale ha il dovere, con le sue espressioni organiche pubbliche, di intervenire esercitando tutte le sue prerogative in modo tale da non far apparire il Demanio Marittimo una sorta di “terra di frontiera” dove ognuno si senta legittimato a comportarsi come se fosse un bene privato o un bene di nessuno e non invece un bene pubblico.

Il Comune di Rimini, come giustamente esercita le sue prerogativa di indirizzo e di controllo e le sue potestà istituzionali sul territorio comunale, disciplinando le attività pubbliche e private (economiche e non) ed intervenendo in caso di non conformità alle norme giuridiche, ha il dovere di comportarsi allo stesso modo anche sul Demanio Marittimo esercitando le potestà che gli competono, in particolare quelle relative alle “Concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo”, a maggior ragione in questo momento che il quadro giuridico è ben delineato.

Stesso discorso, nell’ ambito delle loro competenze e dei loro obblighi istituzionali, vale per gli altri Enti Pubblici che si occupano, a vario titolo, della materia.

In conclusione l’avvocato Biagini diffida il Comune di Rimini in persona del rappresentante legale pro-tempore a disapplicare la normativa in contrasto con i principi euro unitari in materia di “Concessioni Demaniali Marittime a scopo turistico ricreativo” e conseguentemente ad attivare come suo obbligo e senza ulteriori ritardi il procedimento amministrativo di pubblica evidenza per l’assegnazione di tutte le “Concessioni Demaniali Marittime a scopo turistico ricreativo” rientranti nelle sue competenze territoriali e da tempo scadute e/o prorogate in modo non conforme all’ ordinamento comunitario”