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Politica Riccione

Patto Civico rilancia: Caldari ineleggibile senza dimissioni

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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
gio 13 apr 2017 14:37 ~ ultimo agg. 15:03
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Sull’ineleggibilità di Stefano Caldari, capolista di Noi Riccionesi e amministratore del Palas di Riccione, Patto Civico non molla e rilancia. “Ribadiamo: Caldari è ineleggibile. Significa che se eletto non potrà fare il consigliere comunale. D’altronde anche il buonsenso ci dice che non si può esser al contempo controllati e controllori. Quindi la sua candidatura è una presa in giro per i cittadini. Anzi, ancora peggio: Caldari sfrutta la sua posizione (che dovrebbe essere sopra le parti e per tutti i cittadini) per portare voti alla lista Tosi per poi, se dovesse vincere, farsi confermare dov’è”.

A corredo della tesi, materiale acquisito dalla Camera dei Deputati riportato sulla pagina Facebook di Patto Civico Riccione:

“L’INELEGGIBILITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI”
Le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale sono indicate all’articolo 60 del testo unico enti locali (DPR 267/2000).
Sono ineleggibili, tra gli altri:
• i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 % del comune (art. 60, comma 1, n. 10, DPR 267/2000);
• gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune (art. 60, comma 1, n. 10, DPR 267/2000).

Per quanto riguarda gli enti di diritto privato in controllo pubblico, è disposta la incompatibilità tra la carica di presidente e amministratore pubblico di tali enti di livello locale, con la carica di componente della giunto o del consiglio di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione (art. 13, D.Lgs. 39/2013).
Ai fini i tale disposizione, sono considerati «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 1, D.Lgs. 39/2013). La gran parte delle cause di ineleggibilità, tra cui le due sopra citate, non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni (per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita) non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 60, comma 3, DPR 267/2000).

L’organo competente ad esaminare le eventuali situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità è il consiglio comunale che adempie a tale compito nella prima seduta, prima di ogni altra deliberazione. Il consiglio esamina la condizione degli eletti e dichiara la decadenza in presenza di una delle cause previste dalla legge (art. 41, DPR 267/2000).
La procedura prevede come primo atto la contestazione della presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità all’interessato che, entro 10 giorni, può formulare osservazioni e, in caso di ineleggibilità sopravvenuta e di incompatibilità, eliminare tali cause (art. 69, commi 1 e 2, DPR 267/2000). Verificata la sussistenza della causa di ineleggibilità, il consiglio dichiara la decadenza dell’amministratore (art. 69, comma 3, DPR 267/2000).

Si ricorda, infine, che la decadenza dell’amministratore locale può in goni caso essere promossa su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune, o di chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile (azione popolare). L’azione può essere promossa anche dal prefetto (art. 70, DPR 267/2000).”