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Mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, le nuove linee


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di Redazione   
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gio 14 dic 2017 14:58 ~ ultimo agg. 15 dic 19:17
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Il mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare è un tema complesso, che deve restare al passo con i cambiamenti della società mantenendo però attenzione alla delicatezza delle situazioni e delle persone coinvolte.

Anche alla luce della riforma di alcuni capi del codice civile, si conferma il progressivo venir meno della figura del genitore affidatario in via esclusiva. Si introduce la forma del mantenimento diretto quale basilare per la realizzazione del principio della bigenitorialità posto a base dell’affidamento condiviso.

Il Consiglio Nazionale Forense ha di recente pubblicato delle linee guida in merito al mantenimento dei figli elaborate insieme alla Commissione Famiglia, alla rete dei Referenti per il Diritto di famiglia e alle Associazioni di settore. Le linee guida, trasmesse il 29 novembre a tutti gli ordini degli avvocati, cercano di fornire «strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare quanto possibile, il contenzioso riguardante l’individuazione e le modalità di rimborso delle spese riguardanti la prole che non rientrano nel contribuito ordinario dei genitori al mantenimento dei figli».

L’obiettivo, in particolare, è facilitare e rendere più trasparente la distinzione tra il mantenimento ordinario e la determinazione delle spese straordinarie.

Qui di seguito vi spiegheremo quali sono le principali novità. In linea generale, tuttavia, il consiglio è sempre di rivolgersi a uno studio legale qualificato per approfondimenti, consulenze e assistenza legale. Per maggiori informazioni, consulta avvocati a Rimini sul sito Studilegali.com

Secondo le nuove linee guida rientrano nelle spese comprese nell’assegno di mantenimento il vitto, l’alloggio, l’abbigliamento, le utenze, le spese per le tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa scolastica, medicinali da banco, ricarica cellulare, uscite didattiche giornaliere, spese di trasporto, pre e doposcuola se già presenti prima della separazione e non se determinati dal nuovo assetto familiare dopo la separazione, cinema, feste, parrucchiere, animali domestici dei figli.

Per quanto riguarda le spese straordinarie, rientrano nelle spese extra di tipo obbligatorio che, quindi, non vanno preventivamente concordate – le spese riguardanti i libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l’acquisto di farmaci non da banco prescritti, spese per interventi chirurgici, spese ortodontiche, oculistiche, protesiche, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Le spese extra per le quali serve invece il consenso di entrambi i genitori sono suddivise in due categorie:

spese scolastiche che includono rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese di alloggi fuori sede all’Università, ripetizioni, frequenza al conservatorio, master, specializzazioni post universitarie, spese per la frequentazione di esami di preparazione agli esami o a concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, post scuola , baby sitting, viaggi studio, soggiorni all’estero per motivi di studio, corsi per l’apprendimento delle lingue.

spese ludiche in cui rientrano attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse senza i genitori, spese per acquisto di mezzi di trasporto, conseguimento della patente di guida, spese sportive comprensive di attrezzatura necessaria allo svolgimento, spese per ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie, salvo diverso accordo, è posta in parte uguale ai due genitori.