Indietro
menu
Lavoro Nazionale

Naspi. Circolare Inps attua norma che prolunga la copertura da 3 a 4 mesi

di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
lun 19 dic 2016 17:01
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Print Friendly, PDF & Email
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Arrivano novità sulla Naspi per i lavoratori del settore turismo e termale. Con la circolare del 15 dicembre scorso l’Inps ha infatti aggiornato il meccanismo di calcolo, dando attuazione alla modifica della norma che prolunga da tre a quattro mesi la copertura delle indennità. Sul tema il deputato del Pd Tiziano Arlotti aveva presentato una risoluzione e sollecitato un intervento nel parere dato in commissione Lavoro sul decreto correttivo e integrativo del Jobs act. “I criteri indicati nella circolare – spiega Arlotti – migliorano la situazione rispetto a quella precedente. Nel nostro territorio il provvedimento riguarda il 90% dei lavoratori stagionali”. Recenti dati diffusi dalla Cgil hanno evidenziato che nel primo semestre del 2016 a Rimini c’è stato un calo occupazionale nel settore alberghiero del 7,2%. Di contro si è registrato un aumento dei voucher: nel 2015 ne sono stati venduti 1.592.217 mentre nei primi 10 mesi del 2016 risultano già 1.850.685 di cui un milione nel settore turistico. In calo anche le domande di disoccupazione: da 31.779 a fine novembre 2015 alle 25.521 dello stesso periodo di quest’anno.

Con le novità introdotte, qualora la durata della Naspi risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-Aspi e Naspi) la durata della Naspi è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane. In ogni caso la durata della Naspi così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi. I lavoratori stagionali nei settori turismo e termale che negli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro possano vantare trenta settimane di contribuzione utile al netto di quelle utilizzate per precedenti prestazioni di disoccupazione, per determinare la durata effettiva della Naspi, devono procedere seguendo alcuni passaggi: determinare la durata della prestazione in base al primo calcolo secondo i criteri generali (in questo caso si avrebbe diritto a una indennità Naspi pari a quindici settimane ossia a circa tre mesi e mezzo); determinare la durata della prestazione riutilizzando la contribuzione che ha già dato luogo a disoccupazione ordinaria con requisiti normali e/o con requisiti ridotti, Aspi e Mini-Aspi 2012. Se gli interessati, nel quadriennio di riferimento, hanno fruito di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, Aspi o mini-Aspi 2012, la contribuzione utilizzata per queste prestazioni potrà essere nuovamente utilizzata per il calcolo della durata della Naspi di cui alle presenti istruzioni. Se la contribuzione che ha dato luogo, nell’ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, Aspi o mini-Aspi 2012 ammonta a ventiquattro settimane, tali da determinare una differenza tra le durate calcolate pari a 12 settimane, potrebbe essere riconosciuto un mese in più di indennità Naspi. Tuttavia, essendo stabilito per espressa previsione normativa che l’indennità Naspi ricalcolata non possa superare complessivamente i quattro mesi, all’interessato, attivando il servizio di ricalcolo, verrà corrisposta un’indennità pari a quattro mesi (cioè a diciotto settimane) e non a quattro mesi e mezzo (cioè a venti settimane) come risulterebbe dall’aggiunta di un mese di prestazione ai tre mesi e mezzo già spettanti per effetto del calcolo ordinario.