Grafiche Gaspari. Il giudice del lavoro rigetta il ricorso dei lavoratori
L’azienda grafica fa sapere che il giudice ha dichiarato “insussistenti” i requisiti per un provvedimento d’urgenza, ed “effettuata correttamente”la procedura prevista dal contratto nazionale per il trasferimento d’azienda, “nel merito delle scelte imprenditoriali”. Una decisione che soddisfa l’azienda che commenta “Un no secco che sottolinea l’infondatezza delle richieste presentate all’Azienda di riaprire la sede ormai dismessa in provincia di Rimini o, in alternativa, di ricevere i compensi senza lavorare nel nuovo stabilimento produttivo”.
“L’ampia ordinanza, depositata il 13 novembre 2013, ricorda che «sulle scelte di riorganizzazione dell’attività produttiva dell’imprenditore» va seguito ciò che è sancito nell’articolo 41 della Costituzione, dichiarando pertanto legittima la motivazione dei provvedimenti di trasferimento presentata dall’Azienda, anche alla luce dell’orientamento prevalente in giurisprudenza. Non serve che la scelta sia inevitabile per essere considerata valida, ha affermato infatti la Cassazione nel 2011, citata nel provvedimento: è sufficiente che il trasferimento concreti «una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo». Quella di trasferire la produzione nello stabilimento di Cadriano è stata una decisione, come più volte ribadito dall’Azienda, dettata dalla volontà di compattare la struttura aziendale, comprimendo i costi, per meglio gestire la produzione anche di prodotti ad alto contenuto tecnologico in linea con la domanda del mercato“.
(nella foto l’azienda dismessa di Morciano)












