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Derivati swap. Il Comune vince in Appello. Banca dovrà restituire migliaia di €

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 20 Mar 2014 18:51 ~ ultimo agg. 17 Mag 04:11
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La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto dal Comune di Cattolica ed in totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di 1° grado nel 2009, ha dichiarato invalidi ed inefficaci i tre contratti di swap stipulati dal Comune negli anni 2003-2004 con BNL s.p.a.
La sentenza conclude una vicenda giudiziaria iniziata nel 2007 e libera il Comune di Cattolica da un vincolo contrattuale che era destinato a durare sino al 2025 (se non recedendo anzitempo con un costo di uscita pari a diversi milioni di euro) e condanna la banca a restituire i differenziali negativi maturati per diverse centinaia di migliaia di Euro.
La pronuncia rappresenta un “precedente” molto importante per tutti gli Enti locali che sono rimasti intrappolati in “derivati” stipulati prima delle norme di garanzia introdotte dalla Finanziaria 2007 e della “moratoria” prevista dalla Finanziaria 2009, in quanto per la prima volta una Corte d’Appello in sede civile si pronuncia su specifiche problematiche riguardanti i “derivati” degli Enti locali affermando i seguenti principi: 1) i contratti di swap che prevedono un “premio di liquidità” da incassare al momento della stipula (c.d. up-front) sono contratti di “finanziamento” analoghi ad operazioni di mutuo, che devono pertanto essere trattati come tali, sia dal punto di vista delle procedure amministrative, sia dal punto di vista contrattuale; 2) poiché lo swap è un contratto “derivato” rispetto a mutui già esistenti, esso è valido soltanto se è strettamente collegato, nella forma e nella sostanza, alle posizioni debitorie sottostanti, che devono perciò risultare espressamente e dettagliatamente dal contratto stesso; 3) non è vero – come sostenuto dal Giudice di 1° grado – che i Comuni di media-piccola dimensione sono per definizione “operatori qualificati”, essendo invece da trattare come clienti non professionali, con tutte le garanzie previste dalla normativa sulla intermediazione finanziaria; e ciò anche quando i dirigenti degli Enti pubblici sottoscrivono dichiarazioni che attestano in modo generico la loro competenza ed esperienza in materia.”

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