1.000 euro di multa al Perugia per il falò, 800 euro al Rimini per due petardi
Il fumogeno lanciato dalla Curva Ovest del “Romeo Neri” all’11’ di Rimini-Perugia di sabato scorso nel recinto di gioco, che ha portato all’incendio di un tappeto per il salto in alto, costa al Perugia un’ammenda di 1.000 euro e le chiusura della Curva Nord per una partita. Il Giudice Sportivo sanziona anche il club biancorosso: 800 euro per il lancio di due petardi da parte dei tifosi della Curva Est.
“Il Giudice Sportivo, rilevato che dai referti acquisiti agli atti risulta quanto segue:
1. i sostenitori della Società Perugia posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, hanno lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sul materassino dedicato al salto in alto il quale immediatamente prendeva fuoco, provocando un incendio che necessitava l’intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro al 12° minuto del primo tempo per dieci minuti circa a causa del perdurare dell’incendio e delle esalazioni tossiche in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all’interno dello stadio);
2. le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l’incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino;
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;
– ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un’ammenda e dell’obbligo di disputare la 29/83 gara con uno o più settori privi di spettatori,
– rilevato che dalla richiamata relazione e dalla successiva integrazione della Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Nord; ritenuto, pertanto, che l’individuazione dei settori previsti dall’art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo P.Q.M.
– delibera di sanzionare la Società PERUGIA con l’obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e con l’irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla Società Perugia, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, integrazione proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)”.
AMMENDA € 800,00 al RIMINI “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.