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Alle poste col green pass

Green pass si o no? Ecco dove si potrà andare senza certificazione

In foto: il controllo del green pass
il controllo del green pass
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
ven 21 gen 2022 12:52 ~ ultimo agg. 22 gen 11:51
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Dopo giorni di “limature”, è arrivata la firma del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass base. Nell’elenco figurano supermercati e negozi di alimentari (nel dettaglio si parla di “ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari“), farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l’acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Accesso senza certificazione anche negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. Chi entra senza Green pass nei supermercati può acquistare tutti i prodotti lì venduti, non solo beni di prima necessità. Lo precisa una Faq del governo rispetto al dpcm.

Per ritirare la pensione in un ufficio postale sarà invece necessario il green pass. E’ saltata infatti nel testo ufficiale, la norma inserita nella bozza, con la quale erano considerate “esigenze essenziali e primarie” quelle “indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito”.

Già dal 20 gennaio il green pass base è necessario per accedere ai servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti ecc.)

Il rispetto delle misure, si legge nel provvedimento, “è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi”.

. La lista dei negozi dove non è necessario il green pass (dal primo febbraio)

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.

2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.

6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.

9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

. Ecco, secondo il decreto, quali sono le esigenze ritenute essenziali e primarie

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.