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confermate le irregolarità

Servizio prima infanzia privo di autorizzazione, il Tar rigetta il ricorso del gestore

In foto: dal sito dell'associazione le Giuggiole
dal sito dell'associazione le Giuggiole
di Redazione   
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gio 6 mag 2021 13:08 ~ ultimo agg. 7 mag 10:45
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Il Tar dell’Emilia Romagna (sezione seconda) ha respinto il ricorso presentato dall’associazione dilettantistica sportiva “Le Giuggiole” a capo della struttura per i servizi ludico ricreativi situata nell’entroterra riminese, in via Montecieco, chiusa dal Comune di Rimini poiché risultava adibita a servizio per la prima infanzia senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale.

La vicenda risale al febbraio scorso quando a seguito di un controllo della polizia Locale, è stato verificato come l’attività condotta nella struttura non rientrasse nei parametri dei servizi ludico-ricreativi (caratterizzata da una permanenza dei bambini per un tempo giornaliero e per una frequenza non superiore alle due giornate), ma avesse tutte le caratteristiche del servizio per la prima infanzia – servizio tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 14,30, consumazione del pasto e retta mensile – senza però rispettare la disciplina prevista dalla legge regionale (n. 19/2016). Erano 46 al momento del controllo i bambini (di cui cinque di età inferiore ai 3 anni, 36 di età inferiore ai 6 anni e cinque di età dai 6 agli 8 anni) che frequentavano la struttura.

Respingendo la richiesta di annullamento del provvedimento, il Tar ha infatti evidenziato come che “l’Ente locale ha correttamente rilevato che la periodicità (da settembre a giugno) e gli orari di frequenza (fino a 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), il consumo del pasto, la modalità di allestimento degli spazi interni (pur utilizzati in via residuale in caso di forte maltempo) inducono a qualificare l’attività svolta come di tipo educativo/didattico, seppur sperimentale. Nella sentenza, si sottolinea come “la ricostruzione della fattispecie da parte del Comune sia corretta” e che “anche un’attività di tipo misto resta sottoposta al controllo dell’autorità comunale, cosicché il provvedimento restrittivo impugnato non appare sproporzionato”. Non da ultimo, ribadisce come “il Comune non ha escluso la possibilità di esercitare l’attività entro la cornice normativa vigente, indicando il percorso per la sua regolarizzazione”.

“Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto non solo il corretto agire del Comune – sottolinea l’assessore ai Servizi educativi Mattia Morollima anche la volontà da parte dell’amministrazione di accompagnare il gestore nel percorso di regolarizzazione. Non c’è alcun intento vessatorio nei confronti dell’associazione, ma solo la necessità di garantire un servizio che sia idoneo e sicuro per la salute ed il benessere dei bambini, in linea con i requisiti di legge e aperta alle nuove esperienze educative sperimentali. Abbiamo il dovere come Ente pubblico di vigilare perché il livello qualitativo dell’offerta formativa mantenga sempre quello standard qualitativo che ci contraddistingue da sempre. Ribadiamo la disponibilità da parte degli uffici di fornire consulenza gratuita al gestore e avviare un percorso che consenta all’attività di rientrare nelle norme.

Dopo i controlli della Polizia Locale, l’associazione aveva difeso la regolarità e trasparenza della propria attività (vedi notizia).