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i chiarimenti del governo

Zona rossa, dalle seconde case all'attività sportiva: tutto quello che c'è da sapere

In foto: i controlli dei carabinieri
i controlli dei carabinieri
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura lettura: 5 minuti
lun 15 mar 2021 13:29 ~ ultimo agg. 16 mar 16:07
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Tutta l’Emilia Romagna, insieme ad altre 10 regioni, da oggi (lunedì 15 marzo) entra in zona rossa. Il Governo ha pubblicato le Faq (le risposte alle domande frequenti) che chiariscono meglio alcuni punti controversi, stabilendo cosa si può fare e cosa no.

Spostamenti: quali sono quelli consentiti? 

In zona rossa, fino al 6 aprile, si potrà uscire di casa solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. “Anche verso un’altra regione o provincia autonoma”. Inoltre, è sempre possibile il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione “compreso il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione”.

Cosa si intende per abitazione? 

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione.

Io e il mio partner viviamo in città diverse. Lo posso raggiungere?

Solo in un luogo in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Posso andare nella mia seconda casa?

Sì, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione o Provincia autonoma. “Da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa”. Ma c’è un limite: il titolo di seconda casa deve sussistere da una data anteriore al 14 gennaio 2021, giorno dell’entrata in vigore del Decreto Legge 2 del 2021. E la casa in questione non deve essere abitata da persone estranee al nucleo familiare.

Le visite a parenti e amici sono ammesse?

No, non sono ammesse. E’ prevista però un’eccezione nei giorni3, 4 e 5 aprile: “Sarà consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro”.

Posso accompagnare i miei figli dai nonni?

Sì, ma è fortemente sconsigliato. Lo spostamento è ammesso solo se entrambi i genitori non possono occuparsi dei figli, ovvero “sono impossibilitati a tenerli con sé per ragioni di forza maggiore”.

Posso fare la spesa in un Comune di verso da quello in cui abito?

Solo se il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze.

Posso usare l’auto con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.

Si può uscire per fare una passeggiata?

Sì , ma solo vicino casa. Inoltre, sono ammesse nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.

Posso portare fuori il cane?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Posso portare il mio animale domestico dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

Posso andare al parco?

Sì, sempre che non sia vietato da specifiche disposizioni delle autorità locali. E comunque in prossimità della propria abitazione.

Posso andare in chiesa o al cimitero?

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

Gli spostamenti devono essere giustificati con l’autodichiarazione?

Sì, sempre. Per quanto riguarda la giustificazione del motivo di lavoro, questa “può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”.

E’ possibile praticare la caccia?

No, non è possibile.

E’ possibile praticare sport di contatto?

No, lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

E’ consentito fare attività motoria?

L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

E’ possibile recarsi in un altro comune per fare attività sportiva lì? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

E’ consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali (si veda la faq precedente), l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Negli orari o nelle aree in cui è consentito esclusivamente l’asporto di cibi e bevande, è consentito ai clienti l’uso dei servizi igienici delle attività di bar o ristorazione?

Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità.

La sospensione delle attività di ristorazione disposta in questa zona, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche in questa zona. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia?

Sì, è ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l’acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.

Cosa si intende per abbigliamento per bambino?

Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.

Le concessionarie di auto sono aperte?

Sì, sono considerate esercizi essenziali.

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?

Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

A chi devo rivolgermi se ritengo una sanzione ingiusta?

E’ possibile inviare scritti e documenti difensivi al prefetto, autorità competente in materia.