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Con ordinanza comunale

Qualità dell'aria, al via anche a Santarcangelo le limitazioni

In foto: Santarcangelo
Santarcangelo
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
sab 27 feb 2021 07:44 ~ ultimo agg. 07:53
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Sta per essere firmata l’ordinanza dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo con la quale vengono definite le limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli a motore per ridurre l’inquinamento atmosferico da Pm10. Anche il Comune di Santarcangelo dà dunque seguito alle disposizioni della Regione Emilia-Romagna riguardanti il blocco alla circolazione per i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri abitati dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
Le misure di carattere straordinario si sono rese necessarie per ottemperare nel più breve tempo possibile a quanto previsto dalla condanna della Corte di Giustizia Europea del novembre 2020 per la qualità dell’aria in Italia, in particolare per il Bacino Padano. Le condizioni metereologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti hanno fatto registrare sforamenti delle soglie superiori agli obiettivi previsti dalle norme, con un impatto diretto sulla salute e sul benessere dei cittadini, come ormai dimostrato da tutti gli studi scientifici.
L’ordinanza dell’Amministrazione comunale ricalca quindi le misure previste in tutti i Comuni della pianura dell’Emilia Romagna sotto i 30.000 abitanti per il periodo che va da lunedì 1° marzo a venerdì 30 aprile 2021. Per quanto riguarda la mobilità il divieto di circolazione dei veicoli privati euro 0 e euro 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 interesserà unicamente il capoluogo (con le specifiche indicazioni contenute nell’ordinanza). Diversi sono i veicoli esentati dai limiti (come indicato nell’ordinanza comunale che sarà consultabile sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it) fra cui i possessori di un solo veicolo per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila euro, muniti di autocertificazione; gli autoveicoli con tre persone a bordo; i mezzi di emergenza e soccorso; i veicoli al sevizio di persone invalide; quelli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita (muniti di autocertificazione); i mezzi degli operatori dei mercati settimanali.
Per quanto riguarda invece il riscaldamento, è vietato utilizzare nei comuni sotto i 300 metri, nel periodo 1° ottobre – 30 aprile generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta, per tutti i comuni di pianura, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 4 stelle e l’obbligo di ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.
Sempre dal 1° ottobre al 30 aprile sono inoltre vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali in tutti i comuni di pianura. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata la misura emergenziale per la qualità dell’aria e non sia disposto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Infine, le misure previste per l’agricoltura e gli allevamenti presenti nei comuni di pianura stabiliscono, in caso di attivazione delle misure emergenziali, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.