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Valido fino al 15 gennaio

Nuovo decreto del Governo. Zona arancione nei week end

In foto: il premier Conte
il premier Conte
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
mar 5 gen 2021 11:57 ~ ultimo agg. 6 gen 09:17
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Nel decreto-legge varato a tarda notte dal Consiglio dei Ministri vengono definite le restrizioni da osservare di qui al 15 gennaio. Si va verso una zona gialla rafforzata nei giorni feriali che richiama le misure natalizie, con il divieto di spostamento tra regioni – come al solito tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute – e con la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella Regione per massimo 2 persone una volta al giorno.

Il prossimo week end, 9 e 10 gennaio, sarà invece colorato di arancione: in pratica ci si sposta dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti entro 30km e non verso i capoluoghi. Consentite le visite in casa di parenti e amici, sempre col limite delle due persone. Negozi aperti fino alle 21. Bar, ristoranti e pasticcerie aperti fino alle 18; dalle 18 alle 22 asporto.

Insomma, questa la situazione per i prossimi cinque giorni. Per sapere cosa esattamente succederà dopo bisogna attendere, appunto, venerdì 8 il nuovo monitoraggio dell’Istituto Superiore di sanità e le decisioni del ministro Speranza col cambio di zona per ciascuna regione. Con la novità del nuovo Rt: basterà che sia a 1 e non più 1.25 per scivolare nella famigerata zona rossa.

Il testo del Governo interviene poi sull’organizzazione dell’attività didattica nelle secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

IL TESTO DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo prevede:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

Infine,  per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 0.35 di martedì 5 gennaio 2021.