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Nota del Viminale

Mascherina obbligatoria anche per l'attività motoria all'aperto

di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
dom 11 ott 2020 15:25 ~ ultimo agg. 17:10
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Mascherina obbligatoria anche per chi fa attività motoria all’aperto. Il chiarimento arriva direttamente dal Viminale in una circolare firmata sabato sera dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive Frattasi – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”. A differenza della bozza del decreto circolata nei giorni scorsi, dove era scritto che erano esentati “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria”, nel testo pubblicato in Gazzetta si cita l’esenzione solo per coloro che fanno attività sportiva.

Secondo quanto riportato nel maggio scorso dal Ministero della Salute, l’attività motoria è l’equivalente dell’attività fisica e consiste in “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. L’attività sportiva invece “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise”. Una corsa nel parco quindi sembra a prima vista rientrare nel concetto di attività fisica e non sportiva, quindi con l’obbligo di mascherina. Una questione che sta già facendo discutere e sulla quale probabilmente saranno necessari ulteriori chiarimenti.

Chiarimenti arrivati in serata attraverso una intervista rilasciata dal capo di Gabinetto Frattasi al Corriere della Sera nella quale precisa che “nelle attività come la corsa in tutte le sue forme non c’è alcun obbligo di mascherina. Si tratta di attività sportive e quindi sono esonerate, anche a livello amatoriale. Peraltro prevedono un distanziamento di 2 metri tra le persone“. L’obbligo riguarda invece la passeggiata anche per chi pur indossando tuta da ginnastica o pantaloncini, sta soltanto camminando.

. Il testo della circolare del Viminale

Il suindicato decreto-legge, ai sensi dell’art. 7, è entrato in vigore 1’8 ottobre
u.s ..
Il medesimo provvedimento, all’art. 1, comma 1, nel prorogare al 31 gennaio 2021, le disposizioni di contenimento del virus già in vigore, introduce quale possibile misura l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, fatti salvi i protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Tale misura di profilassi, in forza dell’art. 5 del predetto decreto-legge, trova applicazione immediata (ancorchè non oltre il 15 ottobre 2020) e generalizzata, sia pure con alcuni casi di esclusione relativi a: soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; bambini di età inferiore a sei anni; soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Ciò premesso, appare opportuno fornire al riguardo alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente inerenti ai controlli amministrativi sulla corretta osservanza del quadro regolatorio, statale e regionale. La disposizione in commento esenta dall’obbligo di utilizzo del dispositivo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione. 
Il decreto-legge n. 125/2020 interviene, poi, anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Modificando la precedente previsione, la novella legislativa (art. 1, comma 2, lett. a), stabilisce che tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini
dell’introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati dd.P.C.M. e
d’intesa con il Ministro della Salute. Il provvedimento in esame, inoltre, differisce al 31 dicembre 2020 la vigenza di varie disposizioni normative, fra le quali si segnalano l’art. 87, commi 6 e 7, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 (conv., con mod., dalla legge 24 aprile 2020, n.27) in tema di trattamento giuridico del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e l’art. 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104. In forza della proroga di tale ultima previsione, proseguirà fino al prossimo 31 dicembre l’utilizzo, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, del contingente incrementale di 753 unità di personale militare, collegato ai maggiori compiti inerenti al
contenimento della diffusione del COVID-19. Infine, si richiama l’attenzione delle SS.LL. su possibili condotte elusive di quanto previsto dall’Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministro della Salute (pubblicata sulla G.U., S.G. n.204, del 17.8.2020), in tema di sospensione, all’aperto o al chiuso, dell’attività del ballo, nei locali e nei luoghi indicati dall’art. 1, comma 1, lett. b) della citata Ordinanza. Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi della predetta disposizione, l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e
simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni. Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia per
l’attenzione.