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Citando l'Antitrust

Rimborsi viaggi e abbonamenti palestre. Federconsumatori ribadisce: scelta spetta al consumatore

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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
sab 30 mag 2020 10:56 ~ ultimo agg. 10:59
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Per i rimborsi di viaggi e abbonamenti di palestre o attività ludico-sportive non fruiti a causa delle restrizioni per il coronavirus la scelta spetta al consumatore. Lo ribadisce Federconsumatori anche alla luce di un recente pronunciamento dell’Antitrust. Federconsumatori Rimini mette a disposizione la propria consulenza per gli interessati.


Come evidenziato e denunciato più volte dalla nostra Associazione, la pratica posta in essere dagli operatori turistici di proporre in via esclusiva voucher in luogo del rimborso dei viaggi senza un’apposita accettazione da parte del consumatore, è stata ritenuta in contrasto sia con la normativa italiana (in primis Codice del Consumo e del Turismo), che con quella europea.
A tal proposito, pochi giorni fa era intervenuta la Commissione Europea che, con la Raccomandazione del 13.05 u.s., ha sancito come il voucher possa legittimamente essere offerto, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. La scelta deve essere lasciata al consumatore, tentando comunque di contemperare le esigenze economiche di tutte le parti coinvolte.
In particolare, l’Autorità Garante è intervenuta sulla disciplina d’emergenza introdotta con il cosiddetto decreto Cura Italia (l. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modifiche dalla l. n. 27/2020), stabilendo che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
L’Antitrust ha poi ulteriormente specificato che “Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso”. Ad oggi, abbiamo rilevato l’assenza di tali previsioni nelle offerte pervenute ai consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione.
In caso di conflitto tra normativa nazionale ed europea, l’Antitrust ha altresì specificato che ”interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.
Preme ricordare che la posizione degli operatori turistici, soprattutto delle agenzie di viaggi, è stata oggetto di specifici interventi da parte delle Istituzioni: come preannunciato dalla Regione Emilia Romagna, è prevista a breve l’emanazione di un bando per contributi a fondo perduto d’importo pari a 500 mila euro, che serviranno per riqualificare e innovare le strutture e i servizi anche attraverso progetti di riqualificazione e innovazione, garantendo una ripartenza delle agenzie dopo una fase molto critica. Gli stessi organi regionali hanno peraltro specificato che si tratta solo del primo intervento in tal senso.
Di contro, è necessario tutelare anche la posizione del consumatore, mediante riconoscimento del suo diritto di scelta tra voucher e rimborso.
Sempre in merito alla vicenda voucher/rimborsi riferita al territorio della Provincia di Rimini, ci sono giunte plurime segnalazioni in riferimento a rimborsi negati da parte di vari centri cittadini che, a seguito della chiusura conseguente alle misure straordinarie di contenimento alla diffusione del COVID19, hanno ovviamente interrotto la fruizione dei loro servizi per poi riprenderli, ove possibili, a far data dal 25 Maggio.
Ci riferiamo, in particolare, alle richieste di assistenza relative ai mancati rimborsi per abbonamenti sportivi e/o di attività ludico-sportive: numerose strutture, infatti, anziché scontare o proporre voucher, hanno tenuto una linea dura, sostenendo di non esser tenute ad alcun tipo di rimborso o, addirittura, vincolando le famiglie a seguire corsi estivi chiedendo integrazioni economiche.
Non essendovi norme straordinarie assunte in via d’urgenza sul punto non potrà che farsi riferimento a quanto disposto dalla legge ordinaria e ovviamente al buon senso comune civico.
Pertanto al Consumatore dovrà obbligatoriamente essere data la scelta tra la possibile fruizione di un voucher per il periodo di abbonamento non goduto a causa della chiusura Covid, ovvero, il rimborso di quanto versato, sempre limitatamente a detto periodo. Ciò in quanto al Consumatore non potrà essere imposta alcuna fruizione obbligatoria in periodi diversi, a pena di scadenza, né, tanto meno, la richiesta di versamento di quote integrative per “allungare” un abbonamento già in essere per la stagione estiva.
Federconsumatori Rimini è disponibile ad assistere i propri Associati, anche offrendo i chiarimenti necessari per chiedere l’eventuale rimborso negato.

Chi avesse bisogno di consulenza ed assistenza può scriverci su segreteria@federconsumatoririmini.it oppure contattarci al numero 380.3876127 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.