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Vademecum per imprese. Per alcune serve comunicazione al Prefetto

In foto: Alessandra Camporota
Alessandra Camporota
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
ven 27 mar 2020 19:00 ~ ultimo agg. 28 mar 13:42
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Dalla prefettura di Rimini arriva l’annunciato vademecum per chiarire quali attività produttive della provincia, in base all’ordinanza regionale, possano restare aperte. Viene specificato che ci sono poi alcune attività produttive consentite, sulla base del punto 14 dell’ordinanza regionale, solo previa comunicazione al Prefetto tramite uno specifico modello e che il Prefetto potrà sospendere se non sussistono le condizioni. E vengono così definite:

– attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese in forza dell’ordinanza,
– attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Nel modello l’imprenditore deve dichiarare sotto la propria responsabilità che l’attività svolta dall’impresa non rientra tra le attività già direttamente consentite dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n 48 del 24 marzo 2020 e dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ma che la medesima attività rientra, invece, tra quelle indicate nel Punto 14 della citata Ordinanza n. 48 del 2020 ed è funzionale ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese in forza della citata Ordinanza, nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Vademecum e modulo

Alcuni elementi tratti dal Vademecum

Come era già noto sono consentite le seguenti attività:
a) attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari;
b) attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi aziendali seguendo tutte le indicazioni di sicurezza.
Sono consentite inoltre le attività delle aziende di logistica e magazzino, limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla
vendita al dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020. Anche queste aziende sono tenute a operare nel pieno rispetto delle prescrizioni.
Sono consentite altresì:
– le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite in forza dell’Ordinanza regionale n.48/2020 (a titolo di esempio:
idraulici, elettricisti),
– le attività indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti),
– le attività strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni (servizi di pulizia, servizi di gestione reti informatiche e software specifici).
Sono consentite anche le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti.
Tutti i cantieri di lavoro sono sospesi ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei
luoghi pubblici.
Gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria sono chiusi al pubblico. Allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata
necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020.
Tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore dell’Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Ci sono poi alcune attività produttive consentite solo previa comunicazione al Prefetto tramite uno specifico modello e che il Prefetto potrà sospendere se non sussistono le condizioni:

– attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese in forza dell’ordinanza,
– attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.
Nella comunicazione debbono essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per restare aperte.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.