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Dentro al consumo

"Caso" diamanti, una cinquantina i riminesi coinvolti

di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
gio 12 mar 2020 12:02 ~ ultimo agg. 13 mar 08:39
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Prosegue la trasmissione realizzata da Icaro Tv in collaborazione con Federconsumatori Rimini, “Dentro al Consumo – percorsi per un consumatore consapevole”. Nella seconda puntata si parla del “caso” esploso a fine 2017 dei diamanti da investimento. Una vicenda diffusa in tutta Italia e che ha toccato anche alcuni riminesi: circa una cinquantina quelli che si sono rivolti alla Federconsumatori, ha spiegato l’avvocato Federico Gambini. Si parla di cifre investite tra i 10 e i 30mila euro ma la cosa più di rilievo è la tipologia di clienti a cui è stato suggerito l’investimento: spesso pensionati e persone anziane senza conoscenze di carattere finanziario. L’istruttoria dell’antitrust ha fatto emergere che le quotazioni di mercato dei diamanti erano liberamente determinate dalle società venditrici e ampiamente superiori al reale costo di acquisto e al loro reale valore. Le prime sentenze sulla vicenda hanno accertato la responsabilità delle banche intermediarie.

i dettagli

Il caso “diamanti da investimento”, una delle più recenti vicende italiane di risparmio tradito, è scoppiato a fine ottobre 2017 quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (c.d. Antitrust) ha sanzionato, complessivamente, per oltre 15 milioni di Euro le imprese venditrici (Intermarket Diamond Business S.p.a. e Diamond Private Investment S.p.a.) e le banche intermediarie (UniCredit, Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Banca MPS).
I profili di scorrettezza riscontrati per entrambe le società hanno riguardato le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso i rispettivi siti internet e il materiale promozionale dalle stesse predisposto in merito: a) al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici; b) all’andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita; c) all’agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa; e d) alla qualifica delle due aziende come leader di mercato.
In realtà, dall’istruttoria condotta dall’Antitrust è emerso che le quotazioni di mercato altro non erano che prezzi liberamente determinati dalle società venditrici in misura ampiamente superiore al costo di acquisto delle pietre e al reale valore delle stesse in base ai benchmark internazionali di riferimento (Rapaport e IDEX); mentre le prospettive di liquidabilità e rivendibilità erano unicamente legate alla possibilità che le società medesime trovassero altri consumatori all’interno del proprio circuito.
L’Autorità ha, inoltre, accertato che gli istituti di credito, principale canale di vendita dei diamanti per entrambe le imprese, utilizzando il materiale informativo predisposto da IDB e DPI, proponevano l’investimento in diamanti a una specifica fascia della propria clientela (spesso e volentieri retail senza specifiche conoscenze in campo finanziario) come vero e proprio bene-rifugio.
Secondo l’Autorità il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e la presenza dello stesso agli incontri tra i rappresentanti delle imprese venditrici e i clienti, forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, determinando molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti.
L’Autorità ha, inoltre, accertato la violazione da parte di IDB e DPI dei diritti dei consumatori nei contratti in merito al diritto di recesso e, per IDB, anche al foro competente in caso di controversie.
Le sanzioni dell’Autorità Garante sono state impugnate, dalle due società venditrici e da tre banche intermediarie, al TAR Lazio che, con 5 sentenze depositate il 14/11/2018, ha confermato € 12,3 mln di sanzioni irrogate nell’ottobre 2017 per pratiche commerciali scorrette.
Per il TAR gli istituti di credito hanno conseguito una provvigione eccessiva, pari ad una percentuale dell’operazione conclusa tra il 10% e il 20%, e hanno svolto un ruolo attivo nella vendita dei diamanti presso i risparmiatori rafforzando negli stessi l’idea che la banca fosse il loro vero interlocutore.
Ad aggravare la situazione è intervenuto il 15/01/2019 il fallimento di IDB, dichiarato dal Tribunale di Milano (Fallimento n. 43/2019, Curatore Avv. Giampieretti, Giudice Delegato Dott.ssa Paluchowski).
Attualmente le forme di tutela che possono essere messe in atto dagli investitori che hanno acquistato diamanti dalle banche nazionali sanzionate, ma anche da talune banche locali, sono anzitutto quelle delle istanze di restituzione delle pietre detenute in custodia presso le imprese venditrici, che andranno presentate direttamente alla società per quanto riguarda DPI, e alla Curatela fallimentare per quanto riguarda IDB.
È poi consigliabile inviare specifico reclamo interruttivo dei termini prescrizionali nei confronti degli istituti di credito intermediari al fine di domandare il risarcimento del danno patrimoniale patito.
Qualora attraverso una trattativa stragiudiziale, o una procedura di mediazione, non fosse possibile raggiungere un accordo con la banca, bisognerà valutare l’opportunità di una causa in sede giudiziale.
Ad oggi le sentenze edite sulla vicenda diamanti da investimento (Tribunale di Verona del 23/05/2019 e Tribunale di Modena del 19/11/2019) hanno accertato una responsabilità contrattuale o, comunque, da contatto sociale delle banche intermediarie, condannando le stesse a risarcire agli investitori la differenza tra il reale valore delle pietre e il prezzo pagato per il loro acquisto (oltre interessi e spese legali).
La Federconsumatori di Rimini è a disposizione per assistere i propri associati tanto nelle istanze di restituzione delle pietre alle società venditrici, quanto nelle richieste di risarcimento danni nei confronti delle banche intermediarie.