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Attualità Rimini

Demanio e incameramento opere inamovibili. Biagini diffida

In foto: repertorio
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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
sab 15 set 2018 19:30 ~ ultimo agg. 19:37
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L’avvocato Roberto Biagini, ex assessore comunale, ha inoltrato una diffida formale all’Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto perché vengano applicate le normative italiane ed europee in merito al cosiddetto incameramento delle opere inamovibili, disapplicando nel contempo le normative in contrasto con i principi euro unitari. Biaginim che cita recenti pronunciamenti, ha inoltrato la diffida per conoscenza al Comune di Rimini, alla Regione, all’Agenzia delle Entrate e alla procura di Rimini.


L’intervento dell’avvocato Biagini:

  1. Il cosiddetto incameramento delle opere inamovibili, di cui all’articolo 49 del Codice della Navigazione, per lungo tempo è stato considerato un aspetto di second’ordine della vita delle concessioni demaniali marittime, sino all’entrata in vigore della legge 296/2006 ( Legge Finanziaria 2007).
  2. Le pronunce della Corte di Giustizia – Sentenza 14 luglio 2016, n.C-458/14-, del Consiglio di Stato, sezione VI, 12.02.2018 n. 873 e Cassazione Penale, sezione III, 14.05.2018 n. 21281, hanno dichiarato non conforme al diritto comunitario, sia la proroga della scadenza al 31.12.2020, sia il cosiddetto “Decreto Salva Spiagge” – art. 24, comma 3 septies, D.L. 113/2016 convertito con la legge 160/2016- nella parte in cui si occupa di “stabilizzazione di rapporti derivanti da concessione demaniali a scopo turistico ricreativo” e che hanno riconfermato l’ autorevolezza dell’ impostazione secondo la quale “ L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali e lacustri in essere per attività turistico ricreative , in assenza di qualsiasi procedura di selezione volta a scegliere in modo imparziale e trasparente i potenziali candidati”.
  3. La procedura formale di incameramento assume assoluta rilevanza in quanto consente l’inserimento del valore dei beni devoluti nel conto patrimoniale dello Stato e di conseguenza una sua inottemperanza causa un vero e proprio danno erariale alla comunità, oltre ad uno stravolgimento delle regole di libera concorrenza tra imprenditori che operano nel campo della ristorazione.
  4. E’ sufficiente valutarne la portata solo pensando all’ incremento di canone che lo Stato percepirebbe se tutti i Chioschi-Bar siti sull’arenile del litorale riminese ( ad oggi considerati beni privati e non pertinenze Demaniali) corrispondessero non i 400-500 euri l’ anno che pagano attualmente ma pagassero i canoni corrisposti ad oggi dagli ex concessionari pertinenziali, ora beni immobili comunali (50.000-60.000 euri), una volta incamerati ed inseriti anch’ essi nel cosiddetto “Testimoniale di Stato”.
  5. Vista la recente evoluzione giuridica della materia, lo scrivente ritiene che le Autorità Pubbliche preposte alla gestione e al controllo del “Demanio Marittimo” non possono non adempiere ai loro compiti istituzionali, previsti dall’ ordinamento giuridico e prendere atto della situazione venutasi a creare che “di fatto” rende illegittima ( -rectius- non conforme alle norme comunitarie) la situazione attuale che investe tale bene pubblico, pena responsabilità penali omissive, civili, amministrative ed erariali ( vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.09.2012 n. 5123 “ove l’ originario concessionario – o chi con il suo consenso-, continui ad utilizzare di fatto il bene malgrado la scadenza del titolo concessorio, l’ Amministrazione è senz’altro legittimata ad esercitare erga omnes il proprio potere di autotutela, anche possessoria, e deve chiedere – a chi utilizzi le opere – o a chi ha consentito l’ utilizzo- il risarcimento del danno derivante dalla occupazione divenuta sine titulo “.
  6. DA QUI L’ESPRESSA RICHIESTA E DIFFIDA notificata in data 29 Agosto 2018, alle intestate autorità ai fini all’ attivazione procedimento amministrativo di incameramento a favore dello Stato previsto dall’ art. 49 del Cod. Nav. (“Devoluzioni delle opere non amovibili”) di tutti gli immobili siti sull’ arenile aventi le caratteristiche di “beni non facilmente amovibili”, nei termini e con le procedure previste dall’ Allegato alla nota prot. n. 2012/26857/DAO-CO-BD del 2.10.2012 dell’Agenzia del Demanio.

Rimini, lì 15 Settembre 2018 Avv. Roberto Biagini