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Agricoltura Ambiente

Scatta il divieto di prelievo da fiumi e torrenti riminesi

di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
gio 19 lug 2018 12:09 ~ ultimo agg. 15:27
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Scatta oggi (19 luglio) il divieto temporaneo di prelievo idrico nei corsi d’acqua della provincia di Rimini. Il provvedimento è stato emesso dal Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni e riguarda il torrente Uso, il torrente Conca, il fiume Marecchia e tutti gli affluenti. Lo scorso anno lo stop, a causa della siccità, era arrivato già nel mese di giugno e le associazioni degli agricoltori avevano denunciato le difficoltà per le aziende del settore che non possono contare su propri pozzi per poter irrigare i terreni. Il divieto scatta per salvaguardare il deflusso minimo vitale (DMV) e gli ecosistemi fluviali. Gli utenti che solitamente prelevano tramite pompe mobili sono obbligati a rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle apparecchiature per facilitare i controlli. In caso di violazioni sono previste sanzioni dal 103 a 1.032 euro e per le recidive si può arrivare alla revoca immediata dell’autorizzazione a titolo provvisorio o della concessione.
Il provvedimento cesserà la sua validità solo a seguito di espressa revoca quando nei corsi d’acqua saranno ripristinate le condizioni ottimali di deflusso minimo vitale.


Il provvedimento

In data 18 Luglio 2018 con provvedimento n. 3704 del 18/07/2018, con efficacia a partire dal 19 Luglio 2018, il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico dai seguenti corsi d’acqua del territorio di competenza e loro affluenti:
– torrente Uso e affluenti;
– torrente Conca e affluenti;
– fiume Marecchia e affluenti;
Qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, è consentito il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:
1. prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;
2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;
4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);
Si precisa che saranno possibili deroghe al DMV solamente per le casistiche previste dall’art. 58 delle Norme del P.T.A., previa richiesta scritta del Concessionario e valutazione congiunta di Arpae
con il Servizio Regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche. L’efficacia del divieto decorre dalla data del 19 Luglio 2018 e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d’acqua le condizioni di DMV previste dal P.T.A..
Al fine di facilitare l’attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe mobili sono obbligati, altresì, a rimuovere dal corso d’acqua la parte terminale delle
apparecchiature di prelievo. La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione
amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,29 ad € 1.032,91, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell’autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.