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Lavoro Provincia

Voucher. Urbinati (CGIL) precisa su dichiarazioni Arlotti

In foto: Graziano Urbinati
Graziano Urbinati
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
sab 13 mag 2017 22:18 ~ ultimo agg. 22:19
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Prosegue il confronto a distanza tra la Cgil riminese e il deputato Tiziano Arlotti sugli emendamenti alla “manovrina” relativi ai voucher (vedi notizia). Dal segretario Graziano Urbinati alcune precisazioni a quanto dichiarato dall’Onorevole Arlotti: “Come riportato, non mi risulta che gli l’ art 80 81 della Carta dei Diritti proposta al Parlamento dalla Cgil prevedano l’ utilizzo dei voucher nel nei settori del turismo o commercio o altri settori se non quelli scritti nell’articolo medesimo. Inoltre a ribadire quanto già detto nel comunicato di stamani, le “modifiche al Jobs Act (la peggiore legge sul lavoro) sulla tracciabilità dei voucher non mi pare abbiano prodotto risultati significativi. Solo l’ azione della CGIL ha costretto il Governo ad intervenire con la cancellazione di questo strumento di sfruttamento che può essere sostituto dai contratti a chiamata, a termine o week end che immagino tutti conoscano”.

L’Articolo.80 della Carta dei Diritti riportato da Graziano Urbinati:

Il contratto di lavoro subordinato occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell’ambito: a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l’insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l’assistenza domiciliare occasio- nale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità; 2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti: a) studenti b)inoccupati c) pensionati; d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro; 3. Il singolo lavoratore può essere occupato presso lo stesso datore di lavoro, in virtù di uno o più contratti di lavoro subordinato occasionale, per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 40 giorni nel corso dell’anno solare, ed i relativi compensi non possono essere superiori a € 2.500.