Invalidi civili, indennità non può essere reddito. Soddifazione da ANMIC
Soddifazione dall’ANMIC di Rimni (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) per il pronunciamento del Consiglio di Stato sul nuovo ISEE: pronunciamento che respinge il ricorso del Governo e che conferma come l’indennità di accompagnamento non possa essere considerata reddito. “Deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali – si legge nella sentenza – quando dicono che ‘ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione”. Il Consiglio di Stato conferma quindi quanto già sentenziato dal Tar del Lazio, il quale aveva respinto “una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale”: in sintesi, le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.
A un anno dal pronunciamento de TAR, recita una nota di ANMIC, “possiamo dire che avevamo ragione ed adesso chi era stato costretto a presentare una DSU illegittima così come pensata dal Governo e per questo magari aveva perso l’opportunità di accesso a vari servizi si ritrova a poter fare ricorso in forza della sentenza emessa dal Consglio di stato in data 3 dicembre 2015 e pubblicata oggi 29 febbraio”.