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Attualità Rimini

Querelle aeroporto. Il Consorzio: da AIRiminum versione non veritiera

In foto: Repertorio
Repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
ven 17 apr 2015 16:06
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L’enfatizzazione forzata di un successo giudiziario dovuto a un vizio formale per nascondere l’inconsistenza di un volo “con pochi e sparuti passeggeri, sbarcati a peso d’oro a carico del contribuente” sbandierato come partenza dell’aeroporto. Nella querelle a distanza oggi è la volta del Consorzio che smentisce le dichiarazioni dell’amministratore di AIRiminum Leonardo Corbucci rilasciate due giorni fa, quelle sul ricorso di Santini ma non solo. Corbucci parlava di un pronunciamento avverso alla richiesta di sospensiva avanzata dal Consorzio stesso.

“La verità è invece – precisa l’avvocato Capotorto, difensore del Consorzio nel giudizio sul quale il
TAR si è riservato di decidere all’udienza dell’8 aprile scorso – che “sull’istanza cautelare di
sospensiva il TAR non si è pronunciato né in un senso né nell’altro, per la semplice ragione che, in
occasione dell’udienza, non si è insistito nel richiedere la pronuncia su quella istanza: è questo un
comportamento processuale assolutamente normale nell’esperienza giudiziaria; si tratta di un
comportamento pratico ed opportuno, che consente al TAR di esprimersi con motivazione diffusa
ed argomentata sul merito del ricorso, ormai giunto alla fase della decisione definitiva”.
Peraltro il Consorzio stesso aveva comunicato, già il 16 marzo scorso, che avrebbe “richiesto il
differimento dell’istanza cautelare alla medesima data dell’udienza di merito già prevista per l’8
aprile; infatti, vista la breve distanza temporale tra le due udienze, non si è ritenuto necessario
l’esame disgiunto ma è apparso opportuno richiederne l’unificazione, consentendo di conseguire la
definizione sollecita del ricorso”.
E sul ricorso del curatore Santini,  il Tar ha dichiarato – spiega il Consorzio – con una sentenza di quindici righe di motivazione, irricevibile il ricorso del curatore fallimentare perché tardivo.
La sentenza emessa, dunque, non ha neppure esaminato il merito del ricorso, se cioè ne fossero o
meno fondati i motivi, ma si è limitata ad aspetti processuali, come tali puramente formali