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Politica Rimini

L'Amministrazione risponde a Renzi: nessuna incompatibilità per Gloria Lisi

In foto: L'assessore e vicesindaco Gloria Lisi non è incompatibile in quanto non più titolare di cariche presso soggetti che hanno rapporti con il Comune di Rimini. Così l'Amministrazione Comunale risponde a Gioenzo Renzi:
L'assessore e vicesindaco Gloria Lisi non è incompatibile in quanto non più titolare di cariche presso soggetti che hanno rapporti con il Comune di Rimini. Così l'Amministrazione Comunale risponde a Gioenzo Renzi:
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mar 5 lug 2011 11:36 ~ ultimo agg. 00:00
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il consigliere del PDL aveva presentato un’interrogazione urgente chiedendo chiarimenti sulla posizione della Lisi, in particolare al ruolo di rappresentante legale dell’associazione Madonna della Carità.
L’Amministrazione ha redatto una risposta in cui si chiarisce che non sussiste ad oggi nessuna situazione di conflitto, ricordando tra l’altro che la Lisi, a norma di legge, non era neppure obbligata a rassegnare le dimissioni dai suoi incarichi presso cooperative.

La risposta dell’Amministrazione:

Oggetto: Interrogazione di estrema urgenza con richiesta di risposta scritta entro il termine di 5 giorni ai sensi art. 22 bis comma 10 del Regolamento del Consiglio Comunale.

In risposta all’interrogazione in oggetto si fa presente quanto segue:

in data 16 Giugno 2011 la Dott.ssa Gloria Lisi ha presentato, mediante raccomandata, le proprie dimissioni dalle cariche di Presidente della Cooperativa Sociale Madonna della Carità, Presidente della Cooperativa Sociale Eucrante, Vice Presidente dell’Associazione di Volontariato Madonna della Carità, soggetti che intrattengono rapporti con il Comune di Rimini per lo svolgimento di attività di natura socio-assistenziale.

Pertanto la Dott.ssa Lisi, non essendo più titolare di alcun incarico o funzione presso tali soggetti , non si trovava e non si trova in alcuna condizioni di incompatibilità con la carica di assessore comunale.

Infatti, l’articolo 63 comma 1 n. 2 del Dlgs 267/2000 nello stabilire tale causa di incompatibilità, pone ai fini della sua sussistenza una duplice condizione:
1) una di natura soggettiva, che richiede che il soggetto rivesta la qualità di titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ;
2) una di natura oggettiva che ricorre quando, in tale qualità, il soggetto “ha parte… in servizi nell’interesse del Comune”; il legislatore, usando nell’espressione “ha parte”, il tempo presente indicativo, ha inteso significare, evidentemente che la situazione di incompatibilità deve sussistere “attualmente”, vale a dire al momento della elezione o successivamente ad essa.

Considerato quanto sopra, nessun rilievo può avere il fatto che i rapporti instaurati dal Comune con le Cooperative Sociali Madonna della Carità ed Eucrante e con l’Associazione di Volontariato Madonna della Carità siano ancora in essere, atteso che la Dott.ssa Lisi, a seguito delle dimissioni, non unisce alla carica di assessore nessuna delle qualifiche indicate dalla legge, perché possa configurarsi la partecipazione a servizi in conflitto di interessi con l’Ente.

Si ricorda per altro che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, le norme che restringono il diritto di elettorato passivo, incidendo su fondamentali prerogative costituzionali del cittadino, sono di stretta interpretazione (Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004 n. 2) e pertanto non consentono che se ne ampli, attraverso attività di interpretazione , l’ambito di operatività.

Si ritiene anche opportuno puntualizzare che, in base al disposto dell’articolo 63 comma 2, che riconosce, con l’intenzione di dare forza alla causa mutualistica, una deroga alla causa di incompatibilità per “coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici”, neppure erano necessarie le dimissioni della Dott.ssa Lisi dalla Cooperativa Sociale Madonna della Carità e dalla Cooperativa Sociale Eucrante.

In questo quadro, si ricorda, al di là degli aspetti giuridico-normativi più sopra chiariti, che l’attività svolta dall’Associazione di Volontariato Madonna della Carità in collaborazione con il Comune nella conduzione di alcuni servizi rivolti alle fasce più disagiate della popolazione è priva di qualsiasi finalità lucrativa e realizza il principio del concorso del terzo settore non profit alla attuazione di politiche pubbliche a carattere sociale.