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Vigile elettronico: il tribunale dà ragione al Comune

In pratica vengono ribaltate le motivazioni delle sentenze di primo grado. In particolare vengono confermate:

– l’adeguata pubblicizzazione dell’installazione del dispositivo di vigile elettronico da parte dell’Amministrazione comunale, che il giudice di secondo grado ha qualificato come diligente e corretta;

– la bontà della segnaletica stradale posta in vicinanza e in corrispondenza dei varchi di accesso (via Bertani in particolare);

– la mancanza di buona fede da parte dell’automobilista, che non poteva non conoscere il fatto che il divieto di accesso esistesse anche in epoca anteriore ed era rimasto invariato negli anni, essendo solo mutato il mezzo con cui si è accertato il diritto – o meno – di transito in tale zona.

Un altro punto a favore dell’amministrazione, insomma, contestata in passato anche sulla questione dell’esternalizzazione della notifica: giudicata poi legittima da un’altra sentenza del giudice di pace. Vengono così smantellate le altre motivazioni (ovvero pubblicità al vigile elettronico, segnaletica stradale, buona fede) che sono state alla base delle contestazioni e dei conseguenti ricorsi che i cittadini hanno depositato presso l’ufficio del Giudice di pace di Rimini.

La sentenza, oltre a confermare il verbale di accertamento, condanna l’automobilista al pagamento delle spese processuali.

Già il Tribunale di Rimini, riformando un’altra sentenza del Giudice di pace, aveva riconosciuto la legittimità dell’esternalizzazione della notifica. Ora, con la nuova sentenza, il Tribunale ordinario smantella le ulteriori motivazioni che sono state alla base delle contestazioni e dei conseguenti ricorsi che i cittadini hanno depositato presso l’ufficio del Giudice di pace di Rimini.