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Rimini

Tutte le magagne del Palas. Il testo dell'interrogazione di Pini

In foto: Staffe non a norma, acciaio di provenienza libica senza i necessari controlli, violazioni delle norme in materia strutturale. Tutti elementi che, per il parlamentare della Lega Gianluca Pini, richiedono un controllo del Palas di Rimini da parte di tecnici del Ministero.
Staffe non a norma, acciaio di provenienza libica senza i necessari controlli, violazioni delle norme in materia strutturale. Tutti elementi che, per il parlamentare della Lega Gianluca Pini, richiedono un controllo del Palas di Rimini da parte di tecnici del Ministero.
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mar 27 lug 2010 09:02 ~ ultimo agg. 00:00
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E’ il senso, in breve, del testo dell’interrogazione parlamentare che Pini ha presentato la settimana scorsa alla Camera, di cui pubblichiamo il testo integrale:

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
– Per sapere – premesso che:
interrogante ha ricevuto numerose informazioni e documenti, che hanno destato forti preoccupazioni sulla regolarità nella realizzazione del nuovo Pala-Congressi di Rimini;
in particolare, l’interrogante ha avuto modo di verificare copie di verbali che attestano la presenza nel cantiere di funzionari del Consiglio superiore dei lavori pubblici fin dal gennaio 2009, al fine di verificare l’effettivo utilizzo di acciaio di provenienza libica senza i prescritti preventivi controlli di accettazione;
l’interrogante è venuto a conoscenza, tra l’altro, di un esposto, inviato alla procura competente da un libero professionista di Rimini, in merito alla presunta mancanza o insufficienza di staffe in alcuni pilastri;
in seguito a tale esposto sarebbe stato redatto un documento, sottoscritto da due ingegneri, uno della regione Emilia Romagna – servizio tecnico di bacino Romagna (l’ex Genio civile di Rimini) e l’altro del comune di Rimini (evidentemente inviati sul cantiere a verificare la fondatezza dell’esposto), nel quale, è parere dell’interrogante vi siano elementi che possano essere di interesse, oltre che per la competente procura, anche per il Ministero preposto al controllo delle opere di pubblica utilità in quanto:
a) dal documento, che risulta all’interrogante redatto a seguito di un incarico conferito dalla procura di Rimini, si apprende che i sopraccitati ingegneri, dopo avere sentito l’autore dell’esposto, affermano correttamente che una violazione delle norme in materia strutturale si configurerebbe come una potenziale pericolosità per la pubblica incolumità;
b) gli stessi ingegneri proseguono dichiarando che in data 24 febbraio 2010 la direzione lavori del Palacongressi ha fatto eseguire un sondaggio sul pilastro d’angolo tipo 37, demolendo per una superficie di ½ mq (mezzo metro quadro) il cappotto di rivestimento di polistirolo e il copriferro. Dal sondaggio si è evidenziata la presenza di 4 staffe, a passo variabile, da circa 20 a circa 30 cm (centimetri), il passo delle staffe previsto in progetto è di 20 cm, mentre quello massimo consentito dalle norme tecniche è di 25 cm;
c) gli ingegneri affermano in seguito, in maniera che all’interrogante appare dubbia sul piano della coerenza, che, al di là del sondaggio effettuato, che ha evidenziato che il passo di 2 staffe è superiore al valore massimo consentito dalle norme tecniche, non sono in grado di controllare la veridicità di quanto sostenuto nell’esposto;
d) gli stessi concludono poi dicendo: «Sulla base delle indagini effettuate i sottoscritti non sono in grado di riferire in merito alla potenziale pericolosità della struttura. I sottoscritti ritengono, comunque, che la valutazione della potenziale pericolosità della struttura, sia attività complessa, tale da non poter essere automaticamente correlata alla sola presenza di alcune isolate, non conformità alle norme tecniche»;
le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 9 gennaio 1996, utilizzato dal progettista, nel punto di interesse recitano esplicitamente: «5.3.4. Pilastri. Nei pilastri

soggetti a compressione centrata od eccentrica deve essere disposta un’armatura longitudinale di sezione non minore dello 0,15 NSd / fyd, dove NSd è la forza normale di calcolo in esercizio per combinazione di carico rara ed fyd è la resistenza di calcolo, e compresa fra lo 0,3 per cento e il 6 del cento della sezione effettiva. Quest’ultima limitazione sale al 10 per cento della sezione effettiva nei tratti di giunzione per ricoprimento. In ogni caso il numero minimo di barre longitudinali è quattro per i pilastri a sezione rettangolare o quadrata e sei per quelli a sezione circolare. Il diametro delle barre longitudinali non deve essere minore di 12 mm. Deve essere sempre prevista una staffatura posta ad interasse non maggiore di 15 volte il diametro minimo delle barre impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 25 cm. (omissis)»;
i citati tecnici concludono dicendo sostanzialmente che non si ravvisano rischi nonostante siano state riscontrate dagli stessi tecnici passi tra le staffe anche di 30 cm, quindi ben oltre il limite di 25 cm consentito dalle norme tecniche;
le attuali norme (N.T.C. 2008) sono molto più severe al riguardo;
nessuno, ad avviso dell’interrogante, può arrogarsi il diritto di sostenere tesi che condurrebbero alla discrezionalità nell’applicazione della norma;
l’articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», recita: «Art. 29. Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche. Nelle località di cui all’articolo 2 della presente legge e in quelle sismiche di cui all’articolo 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei lavori pubblici e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ufficio tecnico della regione o dall’ufficio del genio civile a norma degli articoli 2 e 18. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi»;
considerato che gli ingegneri sopra citati hanno ravvisato la violazione di alcune norme, già con un sondaggio che rappresenta una piccolissima porzione della struttura complessiva, ci si chiede per quali motivi non siano stati effettuati ulteriori accertamenti;
un ulteriore, gravissimo aspetto su cui occorre far luce, che l’interrogante ha peraltro sottoposto direttamente all’autorità giudiziaria, è costituito dal fatto che, in base alla normativa vigente, nel momento in cui in corso d’opera viene rilevata una violazione delle norme in materia strutturale, la chiusura della pratica passa obbligatoriamente attraverso un progetto in sanatoria. In quel caso il committente non sarebbe più libero di scegliere il collaudatore, ma ciò verrebbe rimesso all’Ordine degli ingegneri che sarebbe tenuto a fornire una terna di nomi (collaudo su terna);
in relazione a quanto enunciato nel capoverso precedente, ad avviso dell’interrogante il collaudatore incaricato non sarebbe stato più titolato a pronunciarsi sulla collaudabilità delle opere;
il direttore dei lavori, secondo notizie di stampa del 4 luglio 2010, ha dichiarato che tutto è in regola e di non conoscere difformità rispetto alla disciplina vigente;
sempre secondo il verbale sottoscritto dai tecnici incaricati dalla procura risulta invece che l’apertura del pilastro n. 37, nel

quale è stata immediatamente rilevata l’infrazione, sarebbe stata disposta proprio dalla direzione lavori;
risulta all’interrogante anche una relazione conclusiva redatta dai funzionari del servizio tecnico centrale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla quale emerge una violazione dei disposti contenuti nell’allegato 8 – paragrafo 3 – al decreto ministeriale 9 gennaio 1996 -:
se il Ministro sia informato sui fatti in premessa;
se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, un tempestivo intervento ed un sopralluogo urgente da parte dei tecnici del Ministero al fine di disporre le doverose verifiche del caso estese a tutte le strutture;
se non ritenga opportuno affidare ad una commissione di periti indipendenti ed autorevoli l’incarico della verifica strutturale dell’opera attesa la sua importanza e considerato che, alla luce di quanto riportato in premessa, è quantomai opportuno ad avviso dell’interrogante un ulteriore approfondimento in via amministrativa a tutela della pubblica incolumità.