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Provincia Turismo

Dalla Marchioni (PD) un Progetto di Legge per rilanciare il turismo come impresa

In foto: Oggi la parlamentare riminese Elisa Marchioni del PD ha presentato le prossime iniziative legislative che riguardano il territorio riminese: in particolare, un progetto di legge a sostegno del turismo.
Oggi la parlamentare riminese Elisa Marchioni del PD ha presentato le prossime iniziative legislative che riguardano il territorio riminese: in particolare, un progetto di legge a sostegno del turismo.
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lun 22 mar 2010 17:19 ~ ultimo agg. 00:00
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L’occasione è stata l’arrivo a Rimini del pullman dei deputati del Partito democratico, con una campagna che sottolinea in particolare la difesa della costituzione.

I buoni vacanza sono una iniziativa positiva, ma in Italia muovono 30.000 persone rispetto ai 7 milioni della Francia. I finanziamenti agevolati per le imprese sono pur sempre mutui, mentre mancano finanziamenti a fondo perduto. L’ENIT ha a disposizione 25 milioni, neanche un decimo di quello che investe la Spagna. Per il PD, le azioni del Governo sono ancora ben poco rispetto a quello che serve per rilanciare il turismo. Un settore che va una volta per tutte considerato come un’industria. A questo mira il progetto di legge che la riminese Elisa Marchioni, responsabile del turismo per il gruppo parlamentare del PD, deposita in questi giorni per avviare l’iter parlamentare: “Il progetto di legge mira in particolare a detassare chi ristruttura gli immobili turistici – spiega la Marchioni – a consentire una serie di incentivi e finanziamenti a fondo perduto per migliorare le proprie strutture, quindi aggiungendo piscine, sale per i bambini o centri benessere; inoltre, a favorire il passaggio di proprietà degli alberghi da lungo tempo in locazione, che tendono a uscire dal mercato perchè non si fanno investimenti a lunga durata per gli alberghi affittati. E infine a pensare a tutta una serie di pacchetti turistici da usare come strumento per essere competitivi e uscire dalla crisi in modo vincente. La legge è finanziata – prosegue la Marchioni – quindi è una legge che può essere approvata. Poi rimarrà in Commissione, dove deve restare due mesi per il dibattito di rito, e dopo questo periodo la porteremo in aula”.

(Newsrimini.it)
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La bozza del Progetto di Legge:

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MARCHIONI

Interventi per l’ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche e per il recupero del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive

Onorevoli Colleghi. In Italia la stragrande maggioranza degli alberghi si concentra nelle categorie medio basse: dei circa 34mila alberghi italiani, quelli a 5 stelle sono 200 e quelli a 4 stelle non superano quota 3mila. Il patrimonio alberghiero è in molti casi obsoleto e non rispondente alle nuove esigenze di mercato. Di qui la necessità di promuovere iniziative volte al rilancio degli investimenti e all’ammodernamento dell’offerta ricettiva, necessarie per far fronte alla sempre più agguerrita concorrenza internazionale.

La presente proposta di legge proponendo l’estensione alle strutture ricettive delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione delle abitazioni e la proroga della riqualificazione energetica per i medesimi edifici, oltre che indurre all’ammodernamento delle strutture e premiare gli investimenti in un settore che rimane assolutamente orfano di politiche del Governo, favorirebbe l’emersione degli interventi di ristrutturazione in nero.

D’altra parte non ha avuto alcun seguito l’ordine del giorno 9/2936 A/56, pur accolto dal Governo, presentato durante la discussione della legge Finanziaria per l’anno 2010, che impegnava lo stesso Governo “ a valutare l’opportunità di adottare iniziative legislative che prevedano l’applicazione di detrazioni fiscali per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio anche a favore dei proprietari delle strutture turistico ricettive, siano essi società di persone o società di capitali”.

In secondo luogo per favorire la continuità nella gestione degli immobili turistico-alberghieri in locazione o in affitto d’azienda sono previste agevolazioni nella forma di mutui agevolati per l’acquisto di tali immobili con lo scopo di favorire gli investimenti nell’ammodernamento e nelle ristrutturazioni.

La presente proposta di legge intende quindi raggiungere l’obiettivo dell’ammodernamento dell’apparato nazionale delle piccole imprese turistiche attraverso due interventi sinergici:

– l’estensione al recupero del patrimonio edilizio turistico-ricettivo delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni delle abitazioni private (art. 1) nell’ambito di un limite di spesa annuo di 100 milioni di euro e con un limite di spesa per unità immobiliare turistica fissato in 1.000.000 euro e l’estensione delle agevolazioni previste per la riqualificazione energetica degli edifici nell’ambito di un limite di spesa annuo di 50 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall’imposta lorda fissato in 300.000 euro;

– la concessione ai gestori di immobili ad uso turistico-ricettivo in regime di affitto, di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni (art. 2), con l’abbattimento del tasso di interesse di almeno 2,0 punti percentuali, prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata e la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all’acquisto degli immobili alberghieri. Le unità immobiliari devono essere in locazione o in affitto d’azienda da almeno tre anni. La concessione dei mutui è condizionata dall’obbligo del mantenimento del vincolo alberghiero per un periodo di almeno venti anni e dal divieto di vendita dell’immobile per un periodo di almeno dieci anni, consentendo

il trasferimento della proprietà dell’immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell’acquirente. Le plusvalenze derivanti al venditore dell’immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile al gestore sono defiscalizzate.

Art. 1

(Agevolazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio alberghiero)

1. A partire dall’anno 2010 le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono estese al recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico ricettive nell’ambito di un limite di spesa annuo di 100 milioni di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 1.000.000 euro.

2. A partire dall’anno 2010 sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall’articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell’ambito di un limite di spesa annuo di 50 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall’imposta lorda di 300.000 euro.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure ed i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 2

(Istituzione di un Fondo per favorire la conversione in proprietà delle affittanze alberghiere)

1. Allo scopo di favorire l’acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, gli affittuari che gestiscono tali immobili da almeno tre anni in locazione immobiliare o in affitto d’azienda, in forma di impresa individuale o di società, possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 2. Alle agevolazioni di cui al comma 2 possono altresì accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 consistono nella concessione ai soggetti di cui al comma 1, di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 2,0 punti percentuali, prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata e la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all’acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge.

3. I mutui agevolati di cui al comma 2 sono concessi alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni. Le procedure amministrative derivanti dagli obblighi e dai vincoli connessi all’applicazione di tali normative, nonché l’accertamento del relativo rispetto, sono di competenza delle regioni.

4. La concessione dei mutui di cui al comma 2 è condizionata dall’obbligo del mantenimento del vincolo alberghiero per un periodo di almeno venti anni e dal divieto di vendita dell’immobile per un periodo di almeno dieci anni, formalizzati mediante apposito atto scritto dell’acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell’Agenzia del territorio. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefìci di cui al presente articolo. È

consentito il trasferimento della proprietà dell’immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell’acquirente.

5. Le plusvalenze derivanti al venditore dell’immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui al comma 1 sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell’immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa.

6. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse dalle regioni che provvedono alla gestione dei relativi fondi in modo diretto o avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità alle disposizioni in essa contenute, le regioni adottano, con propri regolamenti, apposite norme per:

a) stabilire le modalità per la gestione dei fondi di cui al comma 6 in relazione all’opzione prescelta ai sensi del medesimo comma;

b) definire i criteri per l’individuazione delle priorità nella concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 e per la conseguente predisposizione delle graduatorie dei beneficiari;

c) fissare i requisiti necessari per avere diritto alle agevolazioni di cui al comma 2 e le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei medesimi requisiti;

d) stabilire le procedure per la revoca delle agevolazioni di cui al comma 2, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4.

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono posti a carico del fondo previsto all’articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che è aumentato di 250 milioni di euro a partire dall’anno 2010. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.