Indietro
menu
Rimini Rimini Social

'Come un uomo sulla terra'. Le iniziative per Giornata Mondiale Rifugiato

In foto: Giovedì Rimini ospiterà l'iniziativa “Come un uomo sulla terra. Verso la giornata mondiale del Rifugiato". Il programma:
Giovedì Rimini ospiterà l'iniziativa “Come un uomo sulla terra. Verso la giornata mondiale del Rifugiato
di    
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
mer 17 giu 2009 09:25 ~ ultimo agg. 00:00
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Print Friendly, PDF & Email
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Vecchia Pescheria (P.za Cavour)
dalle ore 18:30
– Presentazione della campagna nazionale “Io non respingo” interverrà in
collegamento telefonico Gabriele Del Grande (Fortress Europe)
– Mostra informativa/fotografica “Guantanamo Libia. I nuovi gendarmi dell’Italia”
– Presentazione della pubblicazione “Siamo tutti fuori posto?”, raccolta di articoli di studenti universitari sul diritto di asilo, a cura del progetto Regionale “Emilia Romagna: terra d’asilo” alle 21.00
– Presentazione e proiezione del film “Come un uomo sulla terra”

Sabato 20 Giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, sarà lanciata la campagna di sensibilizzazione attraverso inviti a pranzo dei beneficiari del progetto “Provincia di Rimini: Terra d’asilo”. Per informazioni: tel. 0541-363984/90/10

Le iniziative sono promosse dall’Associazione Rumori Sinistri e dalle Politiche all’Immigrazione della Provincia in collaborazione col Progetto regionale “Emilia Romagna Terra d’asilo”.

_________________________________________________

Nel mondo milioni di persone fuggono da guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani, assenza di democrazia. Secondo il rapporto UNHCR (l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati), pubblicato nel giugno 2008 e relativo al 2007, i rifugiati nel mondo sono circa 11,4 milioni.

In Italia, al primo gennaio 2008, le presenze di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione erano circa 36.000 (Fonte: Istat) e le domande di asilo presentate nel solo anno 2008 sono state più di 31.000. Molti dei richiedenti asilo provengono dall’Afghanistan, dall’Iraq o dai Paesi africani in guerra (Liberia, Somalia, Sudan, Eritrea). Chi giunge sulle coste italiane con la speranza di ottenere protezione ha dovuto affrontare terribili viaggi, che durano spesso anni e sono causa di sofferenze atroci, e proviene da Paesi dove permangono situazioni di guerra, assenza di diritti fondamentali e persecuzioni politiche.

Il diritto di asilo è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

L’Italia ha dunque l’obbligo di accogliere i richiedenti asilo e garantire loro un’adeguata protezione, avendo ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 e in attuazione all’art.10 della Costituzione il quale recita:“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Rifugiato è colui che, secondo l’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (entrata in vigore in Italia con la Legge n. 722, del 24 luglio 1954), “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese.” In base alla normativa italiana in vigore, a chi viene riconosciuto lo status di rifugiato è rilasciato un permesso di soggiorno per Asilo, con validità di 5 anni, rinnovabile (art. 23, comma 1, d. lgs. 251/2007).

Richiedente asilo è colui che, lasciato il proprio paese e avendo presentato la domanda di protezione internazionale, è in attesa della risposta da parte delle autorità dello Stato ospitante. Nel frattempo, in Italia, è titolare di un permesso di soggiorno per Richiesta Asilo, della durata di 3 mesi, rinnovabile per altri 3 e poi per 6 mesi, fino alla definizione della domanda. In certi casi, se ospitato all’interno di Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.), al richiedente viene rilasciato solo un attestato nominativo.

Titolare di protezione sussidiaria è colui il quale non può dimostrare una persecuzione personale, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (condanna a morte, tortura o trattamento inumano o degradante, minaccia alla sua vita o alla sua persona in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). .” In base alla normativa italiana in vigore, a chi viene riconosciuto lo status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per Protezione Sussidiaria, con validità di 3 anni, rinnovabile. (art. 23, comma 2, d. lgs. 251/2007).

Titolare di protezione umanitaria è colui il quale abbia ricevuto un diniego alla sua domanda di protezione internazionale, ma nei confronti del quale la Commissione territoriale, ritenendo che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del d. lgs. 286/1998. Il permesso di soggiorno per Motivi Umanitari ha durata di 1 anno, rinnovabile.