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Ambiente Rimini

Misure antismog. Presentati in giunta i provvedimenti. Si parte il 3-11

In foto: Combattere l'inquinamento senza creare però troppi disagi ai cittadini. Questo l'obiettivo dei provvedimenti antismog presentati oggi in giunta a Rimini. www.riminiambiente.it
Combattere l'inquinamento senza creare però troppi disagi ai cittadini. Questo l'obiettivo dei provvedimenti antismog presentati oggi in giunta a Rimini. 
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mar 11 ott 2005 17:34 ~ ultimo agg. 00:00
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La prima fase, che partirà il 3 novembre e si concluderà il 16 dicembre, prevede limitazioni per i veicoli pre Euro (vale a dire immatricolati prima del 31 dicembre 92) e per i ciclomotori e motocicli a due tempi sempre pre Euro. Questi mezzi non potranno circolare a mare della statale 16 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Dal 7 gennaio, seconda fase d’intervento, i provvedimenti si dovrebbero estendere anche i veicoli Euro 1, anche se la decisione definitiva sarà presa solo all’inizio dell’anno
Sempre dal 7 gennaio partirà il blocco totale della circolazione il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, qualora il valore di PM10 risulti superiore a 50 microgrammi per tre giorni consecutivi- sabato, domenica e lunedì- e l’Arpa preveda alte concentrazioni di micropolveri anche per il giovedì. Nei giorni di blocco totale, che non scatterà in caso di neve, per agevolare gli spostamenti dei cittadini le Aziende di trasporto pubblico dovranno potenziare il servizio e renderlo gratuito.
Le limitazioni non saranno comunque applicate ai veicoli Euro 4 (benzina e diesel), a quelli dotati di particolari filtri e a quelli con almeno tre persone a bordo, ma ci sono anche ben 21 categorie di veicoli esentati. Se non si rientra tra gli esentati attenzione non solo ai vigili in carne ed ossa ma anche al vigile elettronico, che entrerà in funzione nel gennaio del 2006.

I provvedimenti nel dettaglio:

1) Provvedimenti da attivare in modo programmato e permanente dal 3 novembre 2005 al 16 dicembre 2005 e dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006
Limitazione della circolazione privata dei veicoli ad accensione comandata e ad accensione spontanea pre Euro (immatricolati prima del 31 dicembre 1992) nonché dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi pre Euro (non omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
 
2)Provvedimenti da attivare dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006
In aggiunta ai provvedimenti di cui al punto 1, limitazione della circolazione privata nella aree urbane da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei veicoli ad accensione spontanea Euro 1 (autovetture diesel conformi alla direttiva 91/441, veicoli commerciali leggeri conformi alla direttiva 93/59), nonché dei ciclomotori e dei motori a due tempi pre Euro. Questo specifico punto verrà in ogni caso definito al termine del primo periodo di applicazione dell’accordo sulla qualità dell’aria
 
3)Provvedimenti da attivare dal 7 gennaio 2006 al 31 marzo 2006
Blocco della circolazione il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, qualora il valore di PM10 calcolato per ciascun agglomerato del capoluogo di provincia della Regione Emilia Romagna risulti superiore al valore di 50 microgrammi per tre giorni consecutivi- sabato, domenica, lunedì- e le previsioni sulla concentrazione di PM10 effettuate dal servizio idrometeo di Arpa nella giornata di martedì non facciano prevedere concentrazioni dell’inquinante superiore a 50 microgrammi anche per il giovedì successivo. Il blocco non scatta in presenza di neve sulle strade
 
4)In caso di blocco della circolazione, per agevolare gli spostamenti dei cittadini nella giornata di giovedì, le Aziende di trasporto pubblico dovranno potenziare il servizio che sarà gratuito per l’occasione

5)I provvedimenti di limitazione della circolazione non si applicano alle auto elettriche e ibride, a quelle alimentate a gas metano e GPL, alle autovetture ad accensione comandata (benzina) Euro 4, alle autovetture ad accensione spontanea (diesel) Euro 4, ai veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtri antiparticolato dei quali risulti annotazione su carta di circolazione, alle auto con almeno tre persone a bordo (car pooling) nonché all’auto condivisa (car sharing). I provvedimenti non si applicano inoltre ai:
-veicoli commerciali leggeri (fino a 35 quintali) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l’1 gennaio 2001
-veicoli commerciali pesanti (oltre 35 quintali) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE o immatricolati dopo l’1 gennaio 2001
 
6)Nell’accordo regionale sulla qualità dell’aria sono previste le seguenti deroghe ai provvedimenti di limitazione della circolazione. L’elenco verrà integrato nella relativa ordinanza:
a)veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
b)veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
c)veicoli di sicurezza pubblica
d)veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro
e)carri funebri e veicoli al seguito e cortei matrimoniali
f)veicoli appartenenti a istituti di vigilanza
g)veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus eccetera);
h)veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno ‘H’ (handicap);
i)veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie;
j)indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
k)veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in sefivizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
l)veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, eccetera);
m)veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, eccetera);
n)autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità escluda dai divieti e viceversa;
o)veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
p)veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
q)veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari;
r)veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
s)veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
t)veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
u)veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art.60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate