Perdita dello stato di disoccupazione. Le modalità di comunicazione
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Il provvedimento, che riguarda tutti i lavoratori disoccupati, porta a compimento la riorganizzazione dei servizi pubblici per il lavoro della nostra provincia e prevede l’informazione capillare di tutti gli interessati, a
partire dal primo febbraio 2005.
Perché un lavoratore può perdere lo stato di disoccupazione?
Essere disoccupati significa innanzitutto essere disponibili ad attivarsi per
cercare un lavoro e/o per aumentare le proprie chance di trovarne uno: è
questa, in sintesi, la novità maggiore apportata dai provvedimenti legislativi
nazionali e regionali che hanno rivoluzionato le regole dello stato di
disoccupazione (D.Lgs 181/00, D.Lgs 297/02, Delibere di Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna 810/03 e 901/04).
Perciò tutti i lavoratori che si recano ai Centri per l’Impiego per “iscriversi”
come disoccupati attraverso la “dichiarazione di immediata disponibilità ad
attività lavorativa”, devono concordare con i Servizi stessi in che modo
intendono attivarsi per cercare lavoro, per migliorare la propria
professionalità, per avere più opportunità di inserimento. L’accordo fra
disoccupato e Centri per l’Impiego costituisce un vero e proprio patto, nel
quale si stabiliscono gli impegni reciproci: i Centri per l’Impiego s’impegnano
a sostenere il lavoratore mettendo a disposizione gratuitamente i propri
servizi per favorire il suo sviluppo professionale e per facilitare l’incrocio
tra domanda e offerta, informandolo sulle opportunità di formazione del
territorio, segnalandogli le opportunità di inserimento lavorativo individuate
da altre agenzie private; il lavoratore, da parte sua, s’impegna a partecipare
alle iniziative concordate per migliorare la propria “occupabilità”, a
presentarsi alle convocazioni da parte dei Servizi, ad attivarsi per cogliere
le opportunità di lavoro sul territorio.
Se il lavoratore viene meno agli impegni concordati con i Centri per l’Impiego –
non partecipando alle iniziative stabilite, non presentandosi agli appuntamenti
presi, ecc. – rischia di perdere il proprio stato di disoccupazione.
Tralasciando i casi di perdita dello stato di disoccupazione legati al
superamento della soglia massima annuale di reddito da lavoro, ci occupiamo soltanto delle novità legate alla Delibera Provinciale appena
approvata che riguardano la perdita dello stato di disoccupazione a causa del
non rispetto, da parte del lavoratore, degli accordi presi con i Centri per
l’Impiego.
Come si diceva sopra, il lavoratore che si reca presso i Centri per l’Impiego
per dichiarare la propria “immediata disponibilità allo svolgimento e alla
ricerca di un’attività lavorativa” deve ricevere da parte dei Servizi un
colloquio di primo orientamento entro due mesi dall’inizio dello stato di
disoccupazione. Questo colloquio ha i seguenti obiettivi:
. verificare la permanenza dello stato di disoccupazione del lavoratore
. conoscere i sui suoi obiettivi professionali e il suo fabbisogno di altre
misure orientative o formative
. illustrare e promuovere i servizi per il lavoro più adeguati alle
caratteristiche del lavoratore
. stabilire un programma di attivazione del lavoratore attraverso la
prenotazione dei servizi (interni e/o esterni) individuati e concordati
. eventualmente inserire il lavoratore nella banca dati dei Centri per
l’incrocio di domanda e offerta di lavoro.
Se il lavoratore non si presenta al colloquio di primo orientamento, senza
comunicare per tempo alcun giustificato motivo, perde il proprio stato di
disoccupazione.
servizio”
Dal colloquio di primo orientamento scaturiscono perciò impegni reciproci che
vengono formalizzati e sottoscritti – sia dal lavoratore che dal Centro per
l’Impiego – all’interno di un “patto di servizio”.
Il patto di servizio stabilisce una sorta di “percorso” personalizzato per
favorire l’uscita dallo stato di disoccupazione del lavoratore. Tale percorso
deve tenere conto degli obiettivi del lavoratore, delle sue risorse, delle sue
criticità, ma anche delle caratteristiche del mercato del lavoro provinciale e
dei servizi presenti sia all’interno dei Centri per l’Impiego che sul
territorio. Questo percorso è perciò costituito da una pluralità di interventi
a favore del lavoratore; ecco, in sintesi, le principali tipologie di
interventi che i Centri per l’Impiego mettono a disposizione:
– servizi e misure per favorire la diffusione delle opportunità di lavoro
(dipendente e autonomo) e la promozione dei lavoratori presso le aziende
– servizi e misure per favorire lo sviluppo e la formazione della
professionalità dei lavoratori
– servizi e misure per favorire l’orientamento dei lavoratori, la conoscenza del
mondo del lavoro e delle professioni, la conoscenza delle opportunità esistenti
di lavoro dipendente e autonomo, l’informazione sulle opportunità di mobilità
internazionale dei lavoratori
– servizi e misure di sostegno per l’accompagnamento alla ricerca del lavoro a
favore delle fasce di lavoratori a maggior rischio di esclusione dal mercato
del lavoro.
La tipologia, la durata e le modalità di fruizione di tali interventi vengono
determinate in base alle caratteristiche del lavoratore e con lui concordate.
Si tratta comunque in genere di: colloqui individuali, attività e strumenti di
informazione, attività di gruppo, percorsi di orientamento, consulenze, corsi
di formazione, ecc. – ai quali si accede o in maniera autonoma e spontanea
oppure attraverso specifica prenotazione da parte degli operatori dei Centri
per l’Impiego.
Se, dunque, il lavoratore non rispetta gli accordi sottoscritti nel “patto di
servizio”, non presentandosi agli appuntamenti concordati (o interrompendo la
fruizione dei servizi concordati), senza comunicare per tempo alcun
giustificato motivo, perde il proprio stato di disoccupazione.
La normativa prevede un terzo caso di possibile perdita dello stato di
disoccupazione, che dovrebbe avere luogo nel momento in cui il lavoratore
rifiuti una congrua offerta di lavoro. Tuttavia, tale terza ipotesi è ancora
oggetto di studio e definizione da parte di Regione e Provincia; perciò, al
momento non si dà cancellazione per rifiuto di congrua offerta di lavoro.
Dunque, la persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l’Impiego
nelle date e negli orari concordati. In caso di motivata difficoltà a
presentarsi nella giornata ed all’orario prefissati, può proporre ai Centri per
l’Impiego, purché non oltre il giorno stabilito, un’altra data o un diverso
orario di appuntamento. I Centri per l’Impiego, da parte loro, accolgono la
proposta del disoccupato solo se compatibile con le proprie esigenze di
organizzazione dell’attività.
Come viene comunicato ai lavoratori la perdita dello stato di disoccupazione?
Una volta rilevata la mancata presentazione agli appuntamenti stabiliti, senza
giustificato motivo, da parte dei lavoratori, i Centri per l’Impiego
provinciali daranno comunicazione del provvedimento di perdita dello stato di
disoccupazione presso le seguenti sedi:
– Albo pretorio della Provincia,
– Albi dei Centri per l’Impiego,
– Albo dei Servizi alla Persona e alla Comunità e Sviluppo Sostenibile della
Provincia
– Sito internet della Provincia
Inoltre, quando la specificità o la complessità del caso lo consiglino, si darà
comunicazione agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione si considera operativo
dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione
di eventuali richieste di riesame (decorre cioè dall’undicesimo giorno dalla
data della comunicazione).
Come fare per richiedere un riesame del provvedimento di cancellazione?
Il lavoratore potrà richiedere alla Provincia un riesame dell’atto entro dieci
giorni dal suo ricevimento o dal giorno della sua pubblicazione ai suddetti
Albi; a tal fine i Centri per l’Impiego mettono a disposizione degli utenti un
modulo prestampato per l’inoltro di richiesta di riesame dell’atto.
Nelle more del termine per la suddetta richiesta di riesame, e comunque fino ad
avvenuto riesame, l’efficacia dell’atto di cancellazione rimane sospesa.
Nel caso di richiesta di riesame, la perdita dello stato di disoccupazione
decorre dal giorno della comunicazione del provvedimento di eventuale rigetto
della domanda del disoccupato.
A maggior tutela e garanzia dei lavoratori, la Provincia si riserva la
possibilità di valutare istanze di riesame presentate anche oltre il suddetto
termine e procederà, in sede di autotutela, e ricorrendone le condizioni, a
revocare eventualmente il provvedimento di cancellazione già emanato.
Cosa s’intende per “giustificato motivo”?
Le motivazioni che potranno dar luogo alla giustificazione della mancata
presentazione dell’interessato sono in linea generale le seguenti:
– malattia
– infortunio
– (servizio di leva o) richiamo alle armi
– servizio civile
– stato di gravidanza (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria)
– altri casi di limitazione per legge della mobilità personale
Altre motivazioni saranno valutabili, caso per caso, dal Dirigente del Servizio
Nella richiesta di riesame dovranno essere chiaramente esplicitate le
motivazioni giustificative e si dovrà allegare l’apposita documentazione (ove
ritenuta necessaria).
Sanzioni per mancata presentazione senza giustificato motivo
La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché non si presenta
all’appuntamento concordato, senza giustificato motivo, non può rendere nuova
dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa nei Centri per l’impiego della Regione (anche in caso di
trasferimento del domicilio) per un periodo di due mesi.
Per informazioni tel. 0541.358623.