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Perdita dello stato di disoccupazione. Le modalità di comunicazione

In foto: Il 14 dicembre la Giunta della Provincia di Rimini ha approvato le Modalità di comunicazione relative alla perdita dello stato di disoccupazione.
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Il 14 dicembre la Giunta della Provincia di Rimini ha approvato le Modalità di comunicazione relative alla perdita dello stato di disoccupazione. <br><a href=http://www.provincia.rimini.it target=/blank>www.provincia.rimini.it</a>
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mar 25 gen 2005 17:57 ~ ultimo agg. 00:00
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Il provvedimento, che riguarda tutti i lavoratori disoccupati, porta a compimento la riorganizzazione dei servizi pubblici per il lavoro della nostra provincia e prevede l’informazione capillare di tutti gli interessati, a
partire dal primo febbraio 2005.
Perché un lavoratore può perdere lo stato di disoccupazione?
Essere disoccupati significa innanzitutto essere disponibili ad attivarsi per
cercare un lavoro e/o per aumentare le proprie chance di trovarne uno: è
questa, in sintesi, la novità maggiore apportata dai provvedimenti legislativi
nazionali e regionali che hanno rivoluzionato le regole dello stato di
disoccupazione (D.Lgs 181/00, D.Lgs 297/02, Delibere di Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna 810/03 e 901/04).
Perciò tutti i lavoratori che si recano ai Centri per l’Impiego per “iscriversi”
come disoccupati attraverso la “dichiarazione di immediata disponibilità ad
attività lavorativa”, devono concordare con i Servizi stessi in che modo
intendono attivarsi per cercare lavoro, per migliorare la propria
professionalità, per avere più opportunità di inserimento. L’accordo fra
disoccupato e Centri per l’Impiego costituisce un vero e proprio patto, nel
quale si stabiliscono gli impegni reciproci: i Centri per l’Impiego s’impegnano
a sostenere il lavoratore mettendo a disposizione gratuitamente i propri
servizi per favorire il suo sviluppo professionale e per facilitare l’incrocio
tra domanda e offerta, informandolo sulle opportunità di formazione del
territorio, segnalandogli le opportunità di inserimento lavorativo individuate
da altre agenzie private; il lavoratore, da parte sua, s’impegna a partecipare
alle iniziative concordate per migliorare la propria “occupabilità”, a
presentarsi alle convocazioni da parte dei Servizi, ad attivarsi per cogliere
le opportunità di lavoro sul territorio.
Se il lavoratore viene meno agli impegni concordati con i Centri per l’Impiego –
non partecipando alle iniziative stabilite, non presentandosi agli appuntamenti
presi, ecc. – rischia di perdere il proprio stato di disoccupazione.

  • I casi in cui un lavoratore può perdere lo stato di disoccupazione
    Tralasciando i casi di perdita dello stato di disoccupazione legati al
    superamento della soglia massima annuale di reddito da lavoro, ci occupiamo soltanto delle novità legate alla Delibera Provinciale appena
    approvata che riguardano la perdita dello stato di disoccupazione a causa del
    non rispetto, da parte del lavoratore, degli accordi presi con i Centri per
    l’Impiego.

  • 1. Il lavoratore non si presenta al “colloquio di primo orientamento”
    Come si diceva sopra, il lavoratore che si reca presso i Centri per l’Impiego
    per dichiarare la propria “immediata disponibilità allo svolgimento e alla
    ricerca di un’attività lavorativa” deve ricevere da parte dei Servizi un
    colloquio di primo orientamento entro due mesi dall’inizio dello stato di
    disoccupazione. Questo colloquio ha i seguenti obiettivi:
    . verificare la permanenza dello stato di disoccupazione del lavoratore

    . conoscere i sui suoi obiettivi professionali e il suo fabbisogno di altre
    misure orientative o formative
    . illustrare e promuovere i servizi per il lavoro più adeguati alle
    caratteristiche del lavoratore
    . stabilire un programma di attivazione del lavoratore attraverso la
    prenotazione dei servizi (interni e/o esterni) individuati e concordati
    . eventualmente inserire il lavoratore nella banca dati dei Centri per
    l’incrocio di domanda e offerta di lavoro.
    Se il lavoratore non si presenta al colloquio di primo orientamento, senza
    comunicare per tempo alcun giustificato motivo, perde il proprio stato di
    disoccupazione.

  • 2. Il lavoratore non rispetta gli accordi sottoscritti con il “patto di
    servizio”
    Dal colloquio di primo orientamento scaturiscono perciò impegni reciproci che
    vengono formalizzati e sottoscritti – sia dal lavoratore che dal Centro per
    l’Impiego – all’interno di un “patto di servizio”.
    Il patto di servizio stabilisce una sorta di “percorso” personalizzato per
    favorire l’uscita dallo stato di disoccupazione del lavoratore. Tale percorso
    deve tenere conto degli obiettivi del lavoratore, delle sue risorse, delle sue
    criticità, ma anche delle caratteristiche del mercato del lavoro provinciale e
    dei servizi presenti sia all’interno dei Centri per l’Impiego che sul
    territorio. Questo percorso è perciò costituito da una pluralità di interventi
    a favore del lavoratore; ecco, in sintesi, le principali tipologie di
    interventi che i Centri per l’Impiego mettono a disposizione:

    – servizi e misure per favorire la diffusione delle opportunità di lavoro
    (dipendente e autonomo) e la promozione dei lavoratori presso le aziende

    – servizi e misure per favorire lo sviluppo e la formazione della
    professionalità dei lavoratori

    – servizi e misure per favorire l’orientamento dei lavoratori, la conoscenza del
    mondo del lavoro e delle professioni, la conoscenza delle opportunità esistenti
    di lavoro dipendente e autonomo, l’informazione sulle opportunità di mobilità
    internazionale dei lavoratori

    – servizi e misure di sostegno per l’accompagnamento alla ricerca del lavoro a
    favore delle fasce di lavoratori a maggior rischio di esclusione dal mercato
    del lavoro.
    La tipologia, la durata e le modalità di fruizione di tali interventi vengono
    determinate in base alle caratteristiche del lavoratore e con lui concordate.
    Si tratta comunque in genere di: colloqui individuali, attività e strumenti di
    informazione, attività di gruppo, percorsi di orientamento, consulenze, corsi
    di formazione, ecc. – ai quali si accede o in maniera autonoma e spontanea
    oppure attraverso specifica prenotazione da parte degli operatori dei Centri
    per l’Impiego.
    Se, dunque, il lavoratore non rispetta gli accordi sottoscritti nel “patto di
    servizio”, non presentandosi agli appuntamenti concordati (o interrompendo la
    fruizione dei servizi concordati), senza comunicare per tempo alcun
    giustificato motivo, perde il proprio stato di disoccupazione.

  • 3. Il lavoratore rifiuta una “congrua offerta di lavoro”
    La normativa prevede un terzo caso di possibile perdita dello stato di
    disoccupazione, che dovrebbe avere luogo nel momento in cui il lavoratore
    rifiuti una congrua offerta di lavoro. Tuttavia, tale terza ipotesi è ancora
    oggetto di studio e definizione da parte di Regione e Provincia; perciò, al
    momento non si dà cancellazione per rifiuto di congrua offerta di lavoro.

  • Il lavoratore può proporre di spostare gli appuntamenti
    Dunque, la persona disoccupata è tenuta a presentarsi ai Centri per l’Impiego
    nelle date e negli orari concordati. In caso di motivata difficoltà a
    presentarsi nella giornata ed all’orario prefissati, può proporre ai Centri per
    l’Impiego, purché non oltre il giorno stabilito, un’altra data o un diverso
    orario di appuntamento. I Centri per l’Impiego, da parte loro, accolgono la
    proposta del disoccupato solo se compatibile con le proprie esigenze di
    organizzazione dell’attività.

    Come viene comunicato ai lavoratori la perdita dello stato di disoccupazione?
    Una volta rilevata la mancata presentazione agli appuntamenti stabiliti, senza
    giustificato motivo, da parte dei lavoratori, i Centri per l’Impiego
    provinciali daranno comunicazione del provvedimento di perdita dello stato di
    disoccupazione presso le seguenti sedi:

    – Albo pretorio della Provincia,

    – Albi dei Centri per l’Impiego,

    – Albo dei Servizi alla Persona e alla Comunità e Sviluppo Sostenibile della
    Provincia

    – Sito internet della Provincia

    Inoltre, quando la specificità o la complessità del caso lo consiglino, si darà
    comunicazione agli interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

    Il provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione si considera operativo
    dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione
    di eventuali richieste di riesame (decorre cioè dall’undicesimo giorno dalla
    data della comunicazione).

    Come fare per richiedere un riesame del provvedimento di cancellazione?

    Il lavoratore potrà richiedere alla Provincia un riesame dell’atto entro dieci
    giorni dal suo ricevimento o dal giorno della sua pubblicazione ai suddetti
    Albi; a tal fine i Centri per l’Impiego mettono a disposizione degli utenti un
    modulo prestampato per l’inoltro di richiesta di riesame dell’atto.
    Nelle more del termine per la suddetta richiesta di riesame, e comunque fino ad
    avvenuto riesame, l’efficacia dell’atto di cancellazione rimane sospesa.
    Nel caso di richiesta di riesame, la perdita dello stato di disoccupazione
    decorre dal giorno della comunicazione del provvedimento di eventuale rigetto
    della domanda del disoccupato.
    A maggior tutela e garanzia dei lavoratori, la Provincia si riserva la
    possibilità di valutare istanze di riesame presentate anche oltre il suddetto
    termine e procederà, in sede di autotutela, e ricorrendone le condizioni, a
    revocare eventualmente il provvedimento di cancellazione già emanato.
    Cosa s’intende per “giustificato motivo”?
    Le motivazioni che potranno dar luogo alla giustificazione della mancata
    presentazione dell’interessato sono in linea generale le seguenti:

    – malattia

    – infortunio

    – (servizio di leva o) richiamo alle armi

    – servizio civile

    – stato di gravidanza (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria)

    – altri casi di limitazione per legge della mobilità personale

    Altre motivazioni saranno valutabili, caso per caso, dal Dirigente del Servizio

  • “Servizi alla Persona e alla Comunità e Sviluppo Sostenibile” della Provincia.
    Nella richiesta di riesame dovranno essere chiaramente esplicitate le
    motivazioni giustificative e si dovrà allegare l’apposita documentazione (ove
    ritenuta necessaria).

    Sanzioni per mancata presentazione senza giustificato motivo
    La persona che perde lo stato di disoccupazione poiché non si presenta
    all’appuntamento concordato, senza giustificato motivo, non può rendere nuova
    dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di
    attività lavorativa nei Centri per l’impiego della Regione (anche in caso di
    trasferimento del domicilio) per un periodo di due mesi.

    Per informazioni tel. 0541.358623.