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Cesena

Il Comune informa: il nuovo regolamento dei valori per l'ICI

In foto: Novità sul fronte contributivo per i proprietari di aree edificabili nel Comune di Cesena. E’ entrato in vigore, infatti, il regolamento per l’individuazione e la determinazione di valori medi di mercato per le aree edificabili:
Novità sul fronte contributivo per i proprietari di aree edificabili nel Comune di Cesena. E’ entrato in vigore, infatti, il regolamento per l’individuazione e la determinazione di valori medi di mercato per le aree edificabili:
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lun 7 gen 2002 12:06 ~ ultimo agg. 00:00
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ad esso i contribuenti possono far riferimento per il versamento dell’ICI a decorrere dall’anno 2002. La delibera di adozione e la relazione tecnica allegata sono pubblicate sul sito Internet del comune all’indirizzo: www.comune.cesena.fc.it/tributi/index.htm.
Come sottolinea il settore Tributi del Comune, lo strumento è stato voluto dall’Amministrazione comunale (secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento comunale sull’ICI) anche allo scopo di aiutare i proprietari di aree edificabili ad individuare il valore di mercato da considerare come imponibile ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, evitando di dover ricorrere dispendiosamente a tecnici per la stima del valore o – nella peggiore delle ipotesi – di affidarsi a stime casuali, col rischio di accertamento da parte degli uffici, nel caso fossero ritenute inadeguate. Ma soprattutto, come indica la legge in materia, lo scopo essenziale è quello di ridurre quanto più possibile il contenzioso.

In sintesi, per l’attuazione del progetto il territorio comunale è stato suddiviso in 4 zone territoriali omogenee (fasce) che presentano caratteri di omogeneità del tessuto urbanistico, storico ambientale, socio economico e dei servizi, provvedendo poi ad individuare, nell’ambito delle stesse fasce, sotto-zone omogenee per destinazione urbanistica. A queste sono stati attribuiti dei valori minimi di riferimento, individuati dopo aver condotto una necessaria indagine sui valori di mercato relativi ad aree ed immobili residenziali.
I contribuenti, quindi, che riterranno di adeguarsi per il versamento ICI dal 2002 ai valori di mercato delle aree edificabili individuati dal Comune, avranno la certezza di non incorrere in accertamenti d’ufficio. Tuttavia, qualora un contribuente abbia validi motivi per attestarsi ai fini ICI su un valore inferiore a quello individuato dall’Ente potrà farlo, dimostrando poi, in caso d’eventuale accertamento, le proprie motivate ragioni.
Va però specificato che lo strumento non è applicabile alle aree edificabili per le quali il contribuente abbia già dichiarato o definito per lo stesso anno, ai fini comunque fiscali, il valore in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato per l’ICI.

Dal gennaio 2002, dunque, i contribuenti proprietari di aree edificabili potranno conoscerne il valore minimo di riferimento, a cui potersi adeguare per il versamento ICI 2002, tramite apposita certificazione tecnico-fiscale che sarà rilasciata dal Settore Urbanistica (aperto al pubblico il lunedì e mercoledì dalle 8 alle 13,30 ed il giovedì dalle 14,30 alle 17). Allo scopo dovrà essere presentata apposita richiesta, contenente gli identificativi catastali dell’area (foglio e particella), su modulistica reperibile presso il medesimo Settore o disponibile sul sito Internet sopra indicato. Mentre la richiesta e la certificazione tecnico-fiscale sono esenti da imposta sul bollo ai sensi di legge, per il rilascio di quest’ultima sarà invece dovuto il diritto di segreteria nella misura minima di euro 0,52 (L. 1.000).
Il settore Tirbuti coglie l’occasione per rammentare che l’ICI è dovuta sul valore venale in comune commercio (o sul valore minimo predefinito dal Comune), sempre al 1° gennaio di ogni anno d’imposta, non solo sull’area edificabile non ancora edificata, risultante tale dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, ma anche in caso di utilizzazione edificatoria dell’area stessa, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art.31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.
L’area “di sedime”, per demolizione del preesistente fabbricato o per i citati interventi di recupero, è considerata, dalla norma ICI, fabbricabile in deroga a quanto risulta dagli strumenti urbanistici. Opera cioè una finzione giuridica per cui quell’area, ai fini ICI, è considerata edificabile con gli stessi criteri di individuazione del valore venale in comune commercio (o valore predeterminato dal Comune) sul quale l’ICI è dovuta nella misura prevista per le aree edificabili, per tutta la durata dei lavori di ricostruzione/intervento (inizio-fine lavori) o fino alla data di utilizzazione del nuovo fabbricato, se antecedente la fine lavori.
Una nota particolare deve essere dedicata alle aree edificabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano l’attività agricola a titolo principale e che sono iscritti nell’apposito Albo (ex SCAU), con regolare versamento dei contributi previdenziali:
¨ l’ICI non è dovuta fino a quando sulle aree edificabili persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale;
¨ l’ICI è invece dovuta dall’inizio alla fine lavori di edificazione o fino all’utilizzazione del fabbricato, se antecedente la fine lavori, anche se il fabbricato diventerà, in presenza di tutti i requisiti di legge, l’abitazione rurale del coltivatore e, in quanto tale, esente da ICI.