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Attualità Rimini

Il marchio non si tocca. Riminifiera ottiene ragione da Cassazione

In foto: il logo di Riminifiera
il logo di Riminifiera
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mer 18 nov 2015 12:52 ~ ultimo agg. 18:14
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Con una sentenza depositata l’altro ieri la Corte di Cassazione ha dato partita vinta a Rimini Fiera SpA nella causa contro Riminifiere s.r.l.

“Nel 2000spiega Monia Astolfi responsabile dei servizi legali di Rimini Fiera SpA la società Riminifiere s.r.l. aveva tentato di accaparrarsi il dominio www.riminifiere.it, allo scopo di intercettare indebitamente e sviare gli utenti della rete che avessero voluto raggiungere il dominio ufficiale di Rimini Fiera s.p.a., www.riminifiera.it. Per rafforzare la propria pretesa Riminifiere s.r.l. aveva altresì registrato il marchio RIMINIFIERE, anticipando di qualche giorno il deposito del marchio RIMINIFIERA da parte di Rimini Fiera SpA. Facendosi forza di questa lieve anticipazione sui tempi, Riminifiere s.r.l. pretendeva che Rimini Fiera SpA cessasse addirittura di utilizzare il nome RIMINIFIERA in funzione di segno distintivo”.
Cominciava, così un contenzioso davanti al Tribunale di Rimini, in cui Rimini Fiera SpA ha invocato il preuso ventennale del segno RIMINIFIERA, a livello nazionale ed internazionale. Riminifiere s.r.l. aveva registrato il marchio per prima, ma Rimini Fiera SpA., avendo usato il marchio per prima, aveva diritto di precedenza ed esclusiva.
“Il Tribunale di Rimini – dice l’avvocato Filippo Casanti che ha seguito la causa per Rimini Fiera – accoglieva integralmente le domande di Rimini Fiera SpA e così faceva la Corte di Appello di Bologna. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze precedenti, chiudendo la partita a totale favore di Rimini Fiera SpA. La motivazione della Suprema Corte è ineccepibile e applica puntualmente i principi basilari del diritto industriale. La decisione è definitiva e non più impugnabile. A Riminifiere s.r.l. non resta che prenderne atto e cambiare denominazione sociale”.
“Il marchio Rimini Fiera, in tutte le sue declinazioni – conclude Astolfi – ha assunto una notorietà internazionale tale da rendere illegittima la registrazione o anche semplicemente l’utilizzo da parte di terzi, di marchi identici o simili e non solo nell’ambito delle sezioni merceologiche in cui Rimini Fiera SpA opera; questo, in sostanza, il principio che la Suprema Corte ha ribadito”.

Un’altra realtà che ha avuto il suo da fare per difendersi dall’uso non proprio legittimo del suo marchio è stata la Notte Rosa. La Provincia di Rimini nel 2010 avviò un percorso legale nei confronti di due siti che utilizzavano il marchio “La notte rosa” già depositato all’Ufficio Brevetti e Marchi di Bologna. Generando confusione tra gli utenti e, scoprì la Provincia, contattando anche operatori turistici per offrire spazi sui propri siti. Anche in questo caso il titolare del marchio originale si è visto riconoscere le proprie ragioni e i due siti hanno cessato la loro attività.