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Attualità Rimini

Trasferimento mercato. Il Tar respinge la richiesta di sospensiva

In foto: I banchi
I banchi
di Redazione   
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ven 16 ott 2015 12:55 ~ ultimo agg. 17 ott 10:57
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Ieri la Sezione Seconda del Tar ha discusso e respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Comar in merito al trasferimento del mercato ambulante settimanale di Rimini. La decisione viene dopo quella analoga, assunta ad inizio settimana dal presidente del Tar dell’Emilia Romagna (sezione seconda).

Nella motivazione del Tar si scrive che ‘in ricorso non sono documentati profili di pregiudizio grave e irreparabile tali da indurre ad accordare prevalenza all’interesse dei commercianti a mantenere il mercato nella sede storica a scapito dell’interesse pubblico, da ritenersi prevalente, ad avviare i lavori di scavo archeologico e di riqualificazione della piazza Malatesta’.

I lavori sono già stati già cantierati nei giorni scorsi. La Camera di Consiglio ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali di 3mila euro.

“Con il rigetto della richiesta di sospensiva– dichiara il sindaco Andrea Gnassi si fa ancora più chiarezza intorno a un’iniziativa che ha come fine prioritario il rilancio del centro storico nella sua parte storica e artistica, riportando castello, piazza Malatesta e teatro alle loro funzioni peculiari. Funzioni che riguardano interesse pubblico e capacità attrattiva e non sono certo legate ad asfalto, lamiere e inquinamento. Ciò avviene anche attraverso la valorizzazione e non la penalizzazione del mercato ambulante settimanale che, aggregato intorno al mercato coperto ‘San Francesco’, forma un grande e unico ‘iper commerciale naturale’ che già nella giornata del debutto ha mostrato le sue potenzialità, grazie in buona parte al contributo e all’impegno degli ambulanti”.

E una stoccata a chi, sostiene Gnassi, per usi personali ha cercato di mettersi contro l’interesse della comunità: Un tentativo respinto dalla giustizia, dagli stessi ambulanti, oltre che da coloro i quali hanno di Rimini e del suo futuro un’opinione più alta di una mera strumentalizzazione”.

L’avvocato del Comar Andrea Mussoni rispetta la decisione del TAR ma non la condivide: “a mio parere il denunciato profilo di illegittimità della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2015 per violazione e sviamento dell’art. 8 NTA (norma dal carattere straordinario che consente eccezionalmente e temporaneamente l’utilizzo di un’area in deroga agli strumenti urbanistici per motivi di pubblico interesse) è di evidenza tale che avrebbe dovuto prevalere anche sull’interesse pubblico sotteso al progetto di riqualificazione di Piazza Malatesta, al quale invece nella fase cautelare il TAR ha ritenuto di concedere la priorità. L’inconsueta e significativa accezione “riservata ogni valutazione sul fumus” (ossia sul merito della causa) contenuta nell’ordinanza del Tar parla chiaro su tutte le perplessità e le riserve nutrite dal Tribunale Amministrativo, già da questa fase cautelare, rispetto all’operato dell’Amministrazione ed è destinata a pesare come un macigno sulla scelta da parte dell’Amministrazione stessa se continuare o meno, sulla base di tale incertezza, a dare esecuzione alla delibera di trasferimento del mercato”.

Alla luce del tenore dell’ordinanza il Comar presenterà comunque istanza di prelievo (istanza per sollecitare il giudice affinché anticipi l’udienza di discussione del ricorso) per abbreviare i tempi del giudizio. “Personalmente – prosegue l’avvocato Mussoni – sono dell’avviso che i provvedimenti illegittimi, se non “bloccati” per tempo, finiscano per danneggiare per prime le Pubbliche amministrazioni che li hanno emanati. Cosi è anche nel caso in questione: a seguito dell’atto unilaterale formalizzato in data 5.10.2015 da Start Romagna spa, proprietaria dell’area di via Clementini (ex Padane), con cui viene espressa la volontà di mantenere in esercizio per vent’anni il parcheggio privato ad uso pubblico, il Comune di Rimini si è infatti precluso, per il prossimo ventennio, il diritto di chiedere il pagamento della COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) ai 108 ambulanti che andranno ad occupare l’area ex Padane, area privata come tale non appartenente né al demanio, né al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente gravissimo danno erariale per Palazzo Garampi. Ora attenderemo fiduciosi l’esito della sentenza, nel contesto della quale l’Autorità giudiziaria avrà modo di esprimersi compiutamente anche sotto il profilo del merito della vertenza”.